EDILIZIA – Artt. 31 e 34 T.U. Edilizia – interventi e opere in totale difformità e in parziale difformità

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LE NORME:

Art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenzialicomma
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.I
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. (omissis commi successivi)II
Art. 34 D.P.R. n. 380/2001 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruirecomma
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.I
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.II
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.III

LA GIURISPRUDENZA:

– Consiglio di Stato sez. II 29.01.2024 n. 906, dalla motivazione: Per costante giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4279) la disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità: l’ipotesi di interventi in assenza di permesso o di totale difformità; l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio; l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso. In particolare, l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli abusi più gravemente sanzionati. L’assenza di permesso consiste nella sua insussistenza oggettiva per l’opera autorizzata. Accanto al caso del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici. L’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi.La nozione di parziale difformità, invece, sempre secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione. …. Nel caso di specie, le difformità del fabbricato residenziale rispetto al progetto licenziato sono di indubbia consistenza, avuto riguardo all’incremento volumetrico corposissimo che ne è conseguito. Gli abusi sanzionati, infatti, hanno obiettivamente trasformato l’originario manufatto in un organismo edilizio diverso da quello originario con riferimento alle sue caratteristiche essenziali, sicché in alcun modo potrebbe parlarsi di parziale difformità, tanto che la trasformazione dei luoghi impedisce di distinguere l’immobile originario da quello che ne è derivato a seguito della realizzazione degli illeciti edilizi. …. A ciò consegue ineludibilmente la demolizione dell’intero manufatto, in quanto i confini del titolo originario sono stati a tal punto travalicati da renderlo del tutto eterogeneo, e quindi inefficace, rispetto all’abuso conseguitone. L’obbligo di demolizione discende anche, a contrario, dalla diversa previsione, contenuta nel solo art. 34 in relazione alla parziale difformità, di non addivenire alla stessa ove si palesi incompatibile con la salvaguardia della parte legittima dell’opera. Ipotesi non contemplata nella specie in quanto evidentemente ritenuta a monte incompatibile con la consistenza dell’illecito. Di fatto, quindi, il ritorno allo stato legittimato dal permesso del 2016, seppure previsto, non potendo tradursi nella reviviscenza di quel titolo, ormai scaduto, consentendo di ricostruire il fabbricato in conformità, dopo la sua demolizione, seppure ultroneo, merita di essere espunto dal contenuto dell’atto impugnato, siccome affermato dal primo giudice.

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