SOVRAINDEBITAMENTO – LE NUOVE PROCEDURE DEL C.C.I.I. – L’ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (Art. 283)

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Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-11)
Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25)
Titolo III – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 26-55)
Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi (artt. 56-120)
Titolo V – Liquidazione giudiziale (artt. 121-283)
Titolo VI – Disposizioni relative ai gruppi di imprese (artt. 284-292)
Titolo VII – Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)
Titolo VIII – Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali (artt. 317-321)
Titolo IX – Disposizioni penali (artt. 322-347)
Titolo X – Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria (artt. 348-374)

testo aggiornato a DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024 , n. 136. Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 – modifiche in rosso
N.B.
Art. 56. Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure
di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Capo X Esdebitazione
Sezione I Disposizioni generali in materia di esdebitazione1
(omissis)
Sezione II Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato
(omissis)
Art. 283 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.2
2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.3
3. La domanda di esdebitazione e’ presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell’OCC sono ridotti della meta’.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai4 commi 1 e 2.
8. Il decreto e’ comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 1245 nel termine di trenta giorni.6
[ Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale 1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e’ comunicato alle parti e, quando e’ stata disposta la pubblicita’ della domanda, iscritto nel registro delleimprese.2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.3. Il debitore non puo’ chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e’ ricorribile per cassazione, e’ comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell’articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e’ iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita’ della domanda.5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo’ essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello. ]
9. L’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l’OCC verifica l’esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.7
  1. testo anteriore al correttivo-ter: Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata ↩︎
  2. testo anteriore al correttivo-ter: Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilita’, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. ↩︎
  3. testo anteriore al correttivo-ter: La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della meta’ moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 ↩︎
  4. testo anteriore al correttivo-ter: sopravvenienze rilevanti ai sensi dei ↩︎
  5. testo anteriore al correttivo-ter: opposizione ↩︎
  6. testo anteriore al correttivo-ter: Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu’ opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e’ soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50. ↩︎
  7. testo anteriore al correttivo-ter: L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestivita’ del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. ↩︎

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