CONDOMINIO – Art. 1130 n. 3) c.c. (riscossione dei contributi) – Art. 1129 c.c. comma IX (tempistica e dispensabilità) – Art. 63 comma 1 disp.att. c.c. – (decreto ingiuntivo)

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LA NORMA:

Articolo 1130 Codice Civile – Attribuzioni dell’amministratorecomma
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
I
Articolo 1129 Codice Civile – Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratorecomma
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.IX
Articolo 63 Disposizioni Attuazione Codice Civilecomma
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.1

LA GIURISPRUDENZA:

– dilazioni di pagamento o accordi transattivi

Cassazione Civile Sez. VI 08/06/2020 n. 10846: Non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all’assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d’interesse comune, ovvero di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli

– responsabilità dell’Amministratore

Cassazione civile sez. III 28/12/2023 n. 36277, dalla motivazione: con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell’art. 63 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto negligente il comportamento dell’amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della società E* sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla L. n. 220 del 2012, che, in quanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G* avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile; né sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, non applicabile ratione temporis, l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 3, nonché ex art. 63 disp. att. c.c..

– decisioni dell’Assemblea

Cassazione civile sez. VI 13/04/2016 n. 7201, dalla motivazione: come già statuito da questa Corte (Sez. 2^, 16 gennaio 2014, n. 821) – in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. (n.b.: nel caso di specie si faceva questione non di pagamento dei contributi da parte di condòmini, ma di pagamento di compensi professionali)

– attività recuperatorie

Cassazione civile sez. VI 20/10/2017 n. 24920, dalla motivazione: Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato, con apprezzamento in fatto, che l’amministratore nel periodo 2005/2006 aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, avendo egli la facoltà e non l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi. La deduzione appare corretta perchè l’art. 63 disp. att. c.c., non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi (“può ottenere decreto di ingiunzione…”) e pertanto non merita censura la decisione impugnata laddove ha escluso la violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’ A. per essersi comunque attivato nella raccolta dei fondi, avendo comunque messo in mora gli inadempienti (e l’indagine circa l’osservanza o meno da parte del mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso è tenuto ad osservare ex artt. 1708 e 1710 c.c. – anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all’esecuzione del mandato – è affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto ed alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di legittimità: v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13513 del 16/09/2002 in motivazione). (n.b.: fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 1129 c.c. ad opera della L. 220/2012)

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