PRIVACY – Le telecamere di videosorveglianza su spazi condominiali – Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502

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Il progresso tecnologico ha reso le telecamere di videosorveglianza un prodotto facilmente acquistabile (anche al centro commerciale, nei negozi di elettrodomestici e di bricolage) e facilmente installabile: pure da soli, senza avvalersi di ditte professionali specializzate.
Occorre però prestare attenzione, per non incorrere in responsabilità rispetto alla normativa che tutela la privacy.

LA NORMATIVA CHE TUTELA LA PRIVACY

L’Italia si era dotata di una normativa organica in materia di privacy ancora del 2003, con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana, in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174); nel 2011 e 2012 intervennero importanti modifiche, di semplificazione; nel 2016, poi, è intervenuta una normativa europea, direttamente applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
Il Regolamento europeo (in sigla acronimo RGPD o, più frequentemente, dal testo inglese General Data Protection Regulation, GDPR) ha in gran parte superato il Codice italiano (diversi suoi articoli sono stati modificati, a partire dal primo che, ora, richiama espressamente il regolamento1, mentre i successivi si propongono di adeguare ad esso l’ordinamento; altri sono stati abrogati; resta, essenzialmente, l’apparato sanzionatorio).
Si tratta di un testo legislativo complesso, composto da 99 “articoli” (ossia le norme propriamente dette), preceduti peraltro da addirittura 173 “considerando” (ossia premesse di varia natura, tra la motivazione, l’esplicazione e la direttiva, e che hanno una importante valenza interpretativa).

LA PRIVACY E LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Installare sistemi di ripresa video, quali le telecamere dei sistemi di videosorveglianza, implica trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti, di principio, della normativa che tutela la privacy.
Un tanto è indubitabile, stanti le amplissime definizioni di:
– “dato personale”: per l’art. 4 GDPR par. 1, n. 1 è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; e
– “trattamento”: per l’art. 4 GDPR par. 1, n. 2 è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

MA IN AMBITO CONDOMINIALE ?

Non tutti sanno che la disciplina del condominio nel Codice Civile contempla una norma apposita dedicata agli Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Si tratta dell’art. 1122-ter, introdotto dalla riforma di cui alla L. 220/2012, il cui testo recita che Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (ossia: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

La pronuncia Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502 fa applicazione di tale norma. ribadendo la necessità della delibera dell’Assemblea adottata con la maggioranza qualificata prescritta, e ravvisando che, in difetto di essa, neanche l’Amministratore possa assumere l’iniziative al riguardo.

Beninteso: quanto infra vale per l’installazione di telecamere di videosorveglianza su spazi condominiali.

Relativamente alla installazione di telecamere di videosorveglianza su spazi esclusivi, ed eventualmente anche su spazi pubblici, si rimanda ad altro approfondimento.

LA PRONUNCIA DEL GARANTE

Il caso oggetto del provvedimento in esame (Garante Protezione Dati Personali 26.10.23 n. 502) era quello di un Condominio in cui era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso (e, peraltro, anche, con parziale visione della strada pubblica).

L’Amministratore aveva avvisato i condòmini di tale installazione, a mezzo mail, e aveva anche affisso cartelli (recanti l’informativa di cui all’art. 13 GDPR, su cui ci soffermeremo infra, ancorché privi dell’indicazione del titolare del trattamento).

Non era stata adottata però alcuna delibera da parte dell’Assemblea.

L’amministratore si era difeso sostenendo che tutti i condomini sarebbero stati concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza, per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il Condominio, e che tale installazione era avvenuta in via d’urgenza, con riserva di far adottare la delibera da parte dell’Assemblea alla prima occasione.

Il Garante ha ritenuto che, stante la specifica previsione di cui all’art. 1122-ter c.c., la delibera condominiale rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceità del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale.

Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

In difetto di essa, l’Amministratore aveva esorbitato dai suoi poteri e doveri: il trattamento dei dati personali doveva ritenersi illecito, perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Ha dunque dichiarato l’illegittimità, vietato il trattamento dei dati e quindi l’uso delle telecamere (precisando: ferma restando la possibilità che lo stesso trattamento possa essere effettuato dal Condominio, previa adozione della delibera condominiale richiesta dall’art. 1122-ter c.c.), irrogato sanzione nell’importo di Euro 1.000,00 ed avvisato che in caso di mancato invio di adeguata documentazione sulla ottemperanza al divieto potrà essere irrogata ulteriore sanzione (ex art. 83, par. 5, lett. e) del GDPR, in cui si prevede, si badi, che è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a Euro 20.000.000, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, tra varie fattispecie particolarmente gravi, anche l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento).

BASTA UNA QUALSIASI DELIBERA ADOTTATA A MAGGIORANZA QUALIFICATA ?

Ovviamente no.

Il provvedimento reputa assorbente il difetto di adozione della delibera, ma riepiloga, molto opportunamente, il quadro giuridico del trattamento di dati che avviene attraverso l’utilizzo delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

E tratta, essenzialmente, l’obbligo di rispettare i principi generali, ed in particolare il principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR) e il principio di limitazione delle finalità (art. 5, par. 2, lett. b) GDPR), soffermandosi soprattutto sulla imprescindibilità della informativa.

Tanto che la delibera, come detto, deve definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

I PRINCIPI DI LICEITA’, CORRETEZZA E TRASPARENZA E DI LIMITAZIONE DELLE FINALITA’

L’art. 5 GDPR, rubricato Principi applicabili al trattamento di dati personali, stabilisce:

1. I dati personali sono: (C39)
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»). (C74)

Il provvedimento richiama “in particolare” il principio di liceità, correttezza e trasparenza (par. 1, lettera a) e il principio di limitazione della finalità (par. 1, lettera b), ma non c’è dubbio che vadano osservati anche quelli di limitazione della conservazione (par. 1, lettera e) e di integrità e sicurezza (par. 1, lettera f).

La delibera, in concreto, dovrà adeguatamente motivare la finalità (ovviamente lecita, quale le protezione delle parti comuni da comportamenti in violazione del regolamento condominiale ovvero comunque di diritti soggettivi o interessi apprezzabili) e determinare le modalità (nel rispetto dei principi all’uopo stabiliti: specialmente in punto di accessibilità delle videoregistrazioni e tempistiche di conservazione delle videoregistrazioni stesse).

Dovrà poi designare il responsabile del trattamento dei dati, il quale dovrà far rispettare i principi, avendo cura anche di poterlo sempre dimostrare (par. 2).

L’INFORMATIVA

L’art. 13 GDPR, rubricato Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (C60-C62), stabilisce:

1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

Come ricorda il provvedimento in esame, posto che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un’area videosorvegliata nonché delle finalità del trattamento stesso, ai sensi dell’art. cit., occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”, attenendosi a quanto indicato:

– al punto 3.1. del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, del nostro Garante (contenente riferimenti ad articoli del Codice attualmente abrogati).

– al par. 3, n. 15 delle Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (aggiornate al Regolamento);

Tali Linee guida, ricorda sempre il provvedimento, chiariscono che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)” (par. 7, n. 111), e prevedono inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario” (par. 7.1.1, n. 113).

In generale, la sintesi più abbordabile di come si devono rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza è nelle faq che si trovano nel sito istituzionale del Garante Protezione Dati Personali.

Specificamente sull’argomento che stiamo trattando, riportiamo la seguente:

Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale? (FAQ N. 1)

È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

Dato il richiamo, riportiamo altresì:

Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? (FAQ 5)
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”). In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

Anche per completezza riportiamo infine:

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza? (FAQ N. 1)
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. E’ bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere? (FAQ N. 2)
No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere? (FAQ N. 3)
Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? (FAQ N. 4)
L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB <si tratta del Comitato europeo per la protezione dei dati, n.d.r>), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso). Vedi l’immagine del modello semplificato del cartello videosorveglianza.

Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d’impatto preventiva? (FAQ N. 7)
La valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679” – WP248rev.01 del 4 ottobre 2017). Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679” dell’11 ottobre 2018).

È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini? (FAQ 6)
In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Per approfondimenti si rimanda, più che al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, del nostro Garante, contenente riferimenti ad articoli del Codice attuamente abrogati, alle Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, aggiornate al Regolamento.

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Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 502 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il reclamo presentato dal sig. XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale è stata lamentata l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Condominio XX in XX, in assenza di idonei presupposti di legittimità;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Il reclamo, l’istruttoria preliminare e l’avvio del procedimento.

Con il reclamo presentato a questa Autorità in data 29/01/2021, regolarizzato il 28/05/2021, il sig. XX ha lamentato un illecito trattamento di dati personali da parte del sig. XX, amministratore pro tempore del Condominio di Via della XX, sito in XX, che aveva provveduto a installare un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare.

L’Ufficio, pertanto, formulava una richiesta di informazioni nei confronti dell’amministratore del Condominio, ai sensi dell’art. 157 del Codice, al fine di acquisire utili elementi di valutazione. Tale richiesta, datata 30/08/2021 e inviata all’indirizzo e-mail dell’Amministratore, restava inevasa.
Pertanto, veniva delegato il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza al fine di notificare all’amministratore l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, per la violazione dell’art. 157 del Codice (atto prot. n. 53712 del 26/10/2021) nonché ad acquisire le informazioni già oggetto della precedente nota.

All’esito dell’accertamento ispettivo, eseguito il 17/11/2021, risultava che, presso il Condominio, era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. Inoltre, risultava che tale impianto era stato installato nel mese di novembre 2020 in assenza della delibera dell’assemblea condominiale.

I condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail datata 06/11/2020. Le immagini erano visualizzabili sul telefonino dell’amministratore tramite l’immissione di codice e password. Veniva, inoltre, accertata la presenza di cartelli recanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, ancorché privi dell’indicazione del titolare del trattamento.

Con successiva nota del 02/12/2021, a integrazione di quanto rappresentato nel corso dell’accertamento ispettivo, l’amministratore, tramite il proprio legale, dichiarava, in primo luogo, di non aver dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell’art. 157 del Codice, in quanto non risultava consegnata alla sua casella di posta elettronica.

Nel merito della vicenda, l’amministratore evidenziava come tutti i condomini fossero concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza, per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il Condominio, e che l’impianto in questione era stato installato con urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.

L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale  nonché delle successive integrazioni pervenute, notificava al sig. XX, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali, con nota del 04/03/2022 (prot. n. 13810) l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento.

La parte, con nota del 15/03/2022, si limitava a richiamare le osservazioni già presentate nel corso del procedimento.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di liceità e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e del principio di limitazione delle finalità (art. 5, par. 2, lett. b).

Sotto questo aspetto, occorre richiamare le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29/01/2020, in base alle quali, prima di procedere a un trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza, è necessario che vengano specificate in maniera dettagliata le finalità del trattamento, le quali devono essere documentate per iscritto e specificate per ogni telecamera in uso.

Inoltre, gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un’area videosorvegliata nonché delle finalità del trattamento stesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (par. 3, n. 15 Linee guida cit.).

A tale scopo, quindi, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità) affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.

Analogamente le citate Linee guida chiariscono che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)” (par. 7, n. 111). Nelle Linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario” (par. 7.1.1, n. 113).

Con riferimento ai presupposti di liceità del trattamento, le Linee guida in materia di videosorveglianza prevedono che “In linea di principio, ogni fondamento di diritto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, può fornire una base giuridica per il trattamento dei dati di videosorveglianza (…). Tuttavia, nella pratica, le disposizioni più suscettibili di essere utilizzate sono: articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (legittimo interesse); articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico)”(par. 3). In particolare, “la videosorveglianza è lecita se è necessaria per conseguire la finalità di un legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento o da un terzo, a meno che su tali interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)”.

In ultimo, si fa presente che l’installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale è stato regolamentato dall’art. 1122-ter c.c. (introdotto dalla legge di riforma del condominio con la legge 11 dicembre 2012 n. 220) il quale prevede che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136” (ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

La delibera condominiale rappresenta lo strumento che consente all’amministratore di dare esecuzione alle decisioni assunte dai condomini durante l’assemblea (art. 1130, 1 co, punto 1, c.c.), in virtù del mandato ricevuto.

L’amministratore, in qualità di mandatario, soggiace infatti alle regole generali dettate dal Codice civile per questa fattispecie contrattuale, a cui espressamente fa rinvio l’art. 1129, co. 15, c.c. (norma recante “Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore”).  

Sotto altro profilo, si osserva che la delibera condominiale rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceità del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale. Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

Il Condominio nel suo complesso, pertanto, assume in tal modo la qualifica di titolare del trattamento, come risulta dalla definizione resa dall’art. 4, n. 7, del Regolamento.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

Premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, in base agli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria (richiamati nel precedente paragrafo 1) nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che quanto segue.

Rispetto alla violazione relativa alla mancata risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede istruttoria dall’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, preso atto dei riscontri resi dalla parte nel corso del procedimento e, in particolare, della circostanza che la nota dell’Ufficio, datata 30/08/2021 e inviata all’indirizzo e-mail personale dell’amministratore, non risulta essere stata ricevuta dal destinatario, in assenza di prova contraria, essendo la comunicazione stata inviata a un indirizzo di posta elettronica ordinario (non certificato), si dispone l’archiviazione del procedimento avviato con l’atto del 26/10/2021 prot. n. 53712, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) e dell’art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019.

Con riferimento invece al trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, si osserva che, dall’esame complessivo della documentazione acquisita nel corso del procedimento, è emerso che l’installazione delle telecamere presso il Condominio è stata disposta direttamente dall’amministratore (sig. XX), in assenza della delibera condominiale prevista dall’art. 1122-ter c.c, essendosi lo stesso limitato, in occasione dell’assemblea del 12/12/2019, “a invitare i condomini a produrre preventivi per la messa in opera di telecamere idonee alla tutela dello spazio esterno condominiale” (all. 2 al verbale di operazioni compiute).

L’assenza di una delibera condominiale, in relazione alla specifica questione, ha fatto sì che l’amministratore abbia operato al di fuori dei compiti a lui attribuiti dalla normativa (l’art. 1130 c.c., infatti, nell’elencare i compiti propri dell’amministratore, individua, al primo punto, proprio l’esecuzione delle delibere assembleari, riconoscendogli una certa autonomia, solo per ciò che concerne la gestione ordinaria, la disciplina dell’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune). 

A ciò si aggiunga come dagli atti risulti che l’amministratore del condominio si sia occupato di fare installare le telecamere, definendone anche l’angolo visuale, e si sia dotato di un’applicazione per visionare le immagini attiva sul proprio smartphone, previo inserimento di credenziali di autenticazione a lui solo conosciute.

Tali circostanze, esaminate nel loro complesso, assumono particolare rilievo ai fini della corretta individuazione del titolare del trattamento e della connessa imputabilità delle responsabilità derivanti dall’inosservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contribuendo a qualificare, in questo caso, l’amministratore (e non il Condominio) come titolare del trattamento.

Ciò posto, ne deriva che il trattamento dei dati personali in questione sia stato effettuato dall’amministratore in assenza di un idoneo presupposto di liceità, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
Se, infatti, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici, poteva essere perseguita dal Condominio mediante l’installazione dell’impianto di videosorveglianza a fronte della necessità della misura, rapportata a una situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, si osserva invece come il trattamento realizzato dall’amministratore, al contrario, non sia sorretto da nessuna di tali circostanze.

Infatti, non risulta in capo all’amministratore un legittimo interesse, effettivo e attuale, nonché collegato a una situazione di reale difficoltà, che gli consenta di effettuare lecitamente il trattamento per mezzo delle videocamere. 

Ciò posto, si rileva che il trattamento in questione è illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.

Per quanto concerne le ulteriori violazioni, si rileva che le dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio datato 04/03/2022 (prot. n. 13810) e risultano insufficienti a consentirne l’archiviazione, per le motivazioni di seguito esposte.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’amministratore attraverso il sistema di videosorveglianza, rispetto al quale è stato avviato un procedimento con comunicazione n. 13810 del 4/3/2022, risulta quindi illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione stessa, del grado di responsabilità e della maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (cons. 148 del Regolamento).

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2 del Regolamento, alla luce del caso concreto e in assenza di comunicazioni successive all’avvio del procedimento da cui si desuma l’adozione della delibera condominiale richiesta dall’art. 1122-ter concernente l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, si dispone il divieto del trattamento (art. 58, par. 2, lett. f), Regolamento).

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione dei principi generali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e in assenza di idonei presupposti di liceità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. 

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento laddove prevede che “Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta dell’amministratore di condominio che, in assenza della richiesta delibera assembleare, ha avviato il trattamento dei dati per mezzo di un sistema di videosorveglianza. Rileva, quale aggravante della condotta, la circostanza che tale adempimento è espressamente previso dal codice civile all’art. 1122-ter, nella parte dedicata alle regole per la gestione dei condomini;

rileva inoltre il fatto che, benché nella notifica di violazione fosse stato espressamente richiesto di comunicare le misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento, con particolare riferimento all’adozione di una apposita delibera condominiale, quale condizione di liceità del trattamento in esame, la parte non abbia inviato alcun documento al riguardo, né comunicato le ragioni che possano avere determinato tale inadempimento;

l’assenza di precedenti specifici relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX, residente in XX, XX, C.F. XX, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso il Condominio XX in XX, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;

DISPONE

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto del trattamento mediante il sistema di videosorveglianza effettuato dal sig. XX nei termini indicati in motivazione, ferma restando la possibilità che lo stesso trattamento possa essere effettuato dal codominio, previa adozione della delibera condominiale richiesta dall’art. 1122-ter del c.c.;

ORDINA

al sig. XX di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

* * *

  1. l’Art. 1 del Codice originariamente era rubricato Diritto alla protezione dei dati personali e recitava Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano; ora è rubricato Oggetto, e recita che Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. ↩︎

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