CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – LA PREDEDUCIBILITA’ DEI CREDITI DOPO IL CORRETTIVO-TER (E IN PARTICOLARE IL COMPENSO DELL’ADVISOR NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO)

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024 , n. 136.
Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 3. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All’articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) , le parole: «dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», sono sostituite dalle seguenti: «nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»;
2) alla lettera d) , le parole: «durante le procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.».

Art. 41. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All’articolo 277 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è abrogato.

N.B.
Art. 56. Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure
di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a
quelli instaurati o aperti successivamente.

Art. 6. Prededucibilità dei crediti.
(testo sino al 27-9-24)
Art. 6. Prededucibilità dei crediti.
(testo dal 28-9-24)
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
2. La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.
Art. 277. Creditori posteriori.
(testo sino al 27-9-24)
Art. 6. Creditori posteriori.
(testo dal 28-9-24)
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.