SOVRAINDEBITAMENTO – La nuova esdebitazione

image_print

download

Si fallitus, ergo fraudator recitava un noto broccardo, attribuito a Baldo degli Ubaldi.
Nella Padova del Medioevo, era in uso la pietra del vituperio, ove i debitori divenuti insolventi, (s)vestiti di sole braghe di tela, dovevano ripetere a voce alta, davanti ad almeno cento persone, la frase cedo bonis, cioè rinuncio ai beni, per poi venire espulsi dalla città.
Insomma, il sovraindebitato, oltre ad essere privato persino dei propri vestiti, veniva messo alla berlina, quindi esposto al ludibrio, e soprattutto veniva cacciato dalla comunità, affinché mai vi tornasse (il manufatto si può ancora vedere, visitando Palazzo della Ragione; e il modo di dire sui debiti che lasciano in mutande sopravvive nel linguaggio comune, a distanza di secoli).

L’idea del discharge, ossia dell’azzeramento dei debiti accumulati per consentire una ripartenza (to make a fresh start in life) e dare quindi una nuova possibilità (second chance), è moderna, ed anche estranea alle radici della nostra civiltà giuridica.
Se poi consideriamo la difficoltà del legislatore contemporaneo di realizzare qualsiasi riforma, non stupisce che stenti ad affermarsi.

Le procedure del sovraindebitamento introdotte nell’ordinamento ancora nel 2012, con la “salva suicidi” (l. 3/12) e il “cresci Italia” (d.l. 179/12), non decollano, di contro al potenziale ambito di interessati (ed anche al numero di Organismi costituiti): i dati ufficiali (v. ad es. il monitoraggio statistico OCC 2017) appaiono inequivocabili, ma anche rivelatori di una inadeguatezza a cui assolutamente rimediare.
Urgono correttivi, e con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/19), la cui entrata in vigore è stabilita per l’anno prossimo (il 15.8.20), le modifiche più interessanti sul sovraindebitamento sono in arrivo proprio a proposito della liquidazione e della esdebitazione.

Ora il sovraindebitato che non sia in grado di proporre un accordo di composizione o un piano del consumatore omologabili (le procedure di composizione), come spesso purtroppo si verifica, ha a disposizione l’alternativa liquidatoria (la procedura di liquidazione), attraverso appunto una cessio bonorum: ma con questa iniziativa non si ha a breve, nè sempre, la liberazione dai debiti (la esdebitazione), che si rivela anzi quasi un miraggio.

Infatti, nella disciplina vigente (l. 3/12), la procedura di liquidazione (art. 14 ter e ss., Liquidazione dei beni) è necessariamente lunga (essendo prevista una davvero singolare durata minima: non può chiudersi prima di quattro anni dall’apertura), e di per sé non produce alcun effetto esdebitativo;
la liberazione dai debiti (art. 14 terdecies, Esdebitazione) è possibile, però, si badi: richiede una procedura ulteriore, e presuppone la conclusione della liquidazione (dovendo essere presentato ricorso dal debitore interessato, entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione);
non vale per molti debiti pregressi (per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; e altresì per alcuni debiti fiscali);
soprattutto, occorrono svariate condizioni, anche opinabili. Infatti:

  • si deve allegare, e dimostrare, la c.d. meritevolezza, individuata con riferimento, oltre che alla assenza di frode, alla assenza di colpa comune relativamente alla situazione di sovraindebitamento , e un tanto sempre (sia il sovraindebitato un consumatore, o sia un imprenditore o un professionista);
  • inoltre, si deve allegare, e dimostrare, la collaborazione del sovraindebitato alle attività della procedura (aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; e non aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura);
  • ancora, si deve allegare, e dimostrare, la operosità del sovraindebitato nel periodo della procedura (aver svolto una attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, aver cercato un’occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego);
  • infine, ultimo ma non ultimo, si deve allegare, e dimostrare, un risultato positivo della procedura di liquidazione per il ceto creditorio (che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione).

Quindi non solo tempi lunghi, ma anche esito incerto.
Tanto che il più delle volte, in effetti, il sovraindebitato non ha convenienza a fare ricorso alla liquidazione, tenuto conto dei costi, certi e non trascurabili (in particolare per l’attività prima del Gestore e poi del Liquidatore) e dei vantaggi, affatto scontati (un’unica esecuzione concorsuale evita l’aggravio di plurime esecuzione individuali; ciò nondimeno, se poi non si otterrà l’esdebitazione ne valeva… la pena ?).

E vi è di più: è tuttora discusso se la liquidazione dei beni del sovraindebitato presuppone l’esistenza di un patrimonio apprezzabile suscettibile di apprensione da parte della procedura. Molti Giudici hanno ammesso la c.d. liquidazione a patrimonio “0”, ma si tratta di interpretazioni, discutibili, e quindi il sovraindebitato che non ha beni pignorabili, né redditi stabili ben superiori al minimo vitale, rischia di vedersi preclusa anche la speranza della esdebitazione.

Con il nuovo Codice (d.lgs. 14/119) cambierà moltissimo.
In primo luogo, il sovraindebitato, nei casi in cui c’è un patrimonio, potrà esperire una procedura di liquidazione (art. 268 e ss., Liquidazione controllata) la quale non sarà necessariamente lunga (non è più prevista una durata minima: resta aperta quanto occorre), e potrà produrre direttamente effetti liberatori, in quanto, si noti, la liberazione dai debiti (art. 282, Esdebitazione del sovraindebitato – Esdebitazione di diritto):

  • non richiederà una procedura ulteriore (infatti si prevede che opera di diritto), né presupporrà necessariamente la conclusione della liquidazione (infatti si prevede che viene dichiarata con decreto motivato dal Tribunale a seguito del decreto di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura);
  • varrà per tutti i debiti pregressi;

Soprattutto, le condizioni saranno molte di meno, e saranno facilmente dimostrabili.
Infatti, se il sovraindebitato è imprenditore o professionista, sarà richiesta solo l’assenza di taluni comportamenti molto gravi e ben individuati (v. art. 282 c. 2 che, quanto alle preclusioni che restano ferme, rimanda all’art. 280 c. 1 lett. a), ossia l’intervenuta condanna, senza poi riabilitazione, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio o per altri delitti commessi in connessione con l’attività d’impresa).
Soltanto se il sovraindebitato è consumatore sarà richiesta anche la meritevolezza, individuata peraltro con riferimento, oltre che alla assenza di frode, alla assenza di colpa grave (v. il richiamato art. 69 c. 1 ).

D’altra parte, nei casi in cui non c’è un patrimonio (o meglio: il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura), il sovraindebitato potrà fruire di una procedura di esdebitazione senza liquidazione (art. 283, Esdebitazione del sovraindebitato – Debitore incapiente), per la quale occorrerà invece sempre la meritevolezza, tuttavia individuata, anche qui, con riferimento alla assenza, oltre che di frode, di colpa grave (v. art. 283 comma 7).

Insomma: uno scenario ben diverso: promuovendo la liquidazione sarà molto più rapido e facile conseguire la esdebitazione; e anche chi non ha nulla da offrire e da liquidare potrà avere, se meritevole, una reale opportunità di liberarsi dai debiti.

Insomma, con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, buone nuove per la liquidazione dei beni e la esdebitazione dei sovraindebitato.
Le modifiche alla liquidazione, che faciliteranno notevolmente la possibile esdebitazione, e la novità della possibilità di esdebitazione senza patrimonio e liquidazione, forse daranno davvero la possibilità della seconda chance, attuando una promessa sinora non mantenuta dalla normativa sul sovraindebitamento.

About The Author

INFO E PREVENTIVI