BANCA – Ususa: la commissione di anticipata estinzione del mutuo è rilevante solo se effettivamente applicata
Per il principio dell’effettività dei c.d. oneri eventuali non è sufficiente la sola pattuizione della clausola nel contratto
Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo, 23.05.2016
In tema di usura, la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio dell’effettività degli oneri eventuali, può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo ove, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa, trattandosi di onere eventuale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo, con ordinanza del 23.05.2016.Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, chiedendone la sospensione e contestando l’usurarietà del titolo azionato dalla Banca sul presupposto, tra le varie contestazioni, della rilevanza della cd. commissione di estinzione.Il Giudice dell’Esecuzione ha ravvisato la mancanza di fondatezza dei motivi di opposizione con specifico riguardo alla suddetta doglianza in quanto, per il principio dell’effettività degli oneri eventuali, in sede di verifica del rispetto del tasso soglia la commissione di anticipata estinzione va considerata solo ed esclusivamente a condizione di effettiva applicazione della commissione in oggetto nel caso concreto, non essendo sufficiente la mera pattuizione di tale onere, appunto solo eventuale, nel contratto.Ed ha condannato il debitore alla rifusione delle spese processuali della singola fase costituita dalla decisione sull’istanza di sospensione (preliminare alla instaurazione della fase di merito dell’opposizione all’esecuzione).
COMMENTO
Il Tribunale di Pordenone ha esaminato la problematica della rilevanza dei c.d. oneri eventuali ai fini della verifica dell’usura.Il contratto di mutuo conteneva la comune e frequente clausola che attribuisce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente il rapporto versando, oltre al capitale residuo e agli interessi, una commissione, pari ad una percentuale calcolata sull’importo originariamente mutuato.L’opponente invocava il recente orientamento, di talune Corti di merito (specificamente: Tribunale Bari, 1.12.2014 e 19.10.15; idem Tribunale Ascoli Piceno, 13.10.15), diffusosi in maniera rapidissima nelle perizie di parte avversarie, per cui in sede di verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo dovrebbe tenersi conto non solo del tasso di interessi pattuito ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto e, tra questi ultimi, non solo di quelli certi (spese di istruttoria, assicurazione immobile concesso in garanzia etc. etc.) ma anche di quelli eventuali, quali gli interessi moratori e, appunto, persino la commissione per estinzione anticipata, a prescindere dal fatto che la clausola abbia operato, a seguito di esercizio della facoltà, e quindi che la commissione sia stata effettivamente applicata.Il Tribunale di Pordenone ha disatteso tale orientamento, ribadendo il principio della effettività dei c.d. oneri eventuali, ossia che essi vanno considerati solo se nel caso concreto vennero addebitati.È da considerare che nei decreti ministeriali la commissione di anticipata estinzione non consta mai menzionata: essa, infatti, è collegata ad una facoltà del mutuatario, mentre il tasso effettivo globale medio (TEGM) si forma sulla rilevazione dei soli tassi corrispettivi e quindi sulla parte fisiologica relativa alla gestione del credito, con esclusione quindi tanto della parte patologica, quanto di eventualità che attengono a scelte discrezionali del mutuatario, costituendo anzi opzioni aggiuntive a suo favore.Per questo motivo, la verifica dell’usura con l’utilizzo di formule differenti rispetto a quelle che sono alla base dei decreti ministeriali, e quindi anche delle Istruzioni di Bankitalia, appare non corretta in quanto il Giudice finirebbe per dare rilievo ad un TASSO CREATIVO ovvero ad un NON TASSO, non compatibile con il sistema della Legge 108/96, la cui ratio ha per ovvio presupposto il riferimento a dati omogenei.
Testo del provvedimento