CONDOMINIO – Il Condominio e l’accesso agli atti della P.A.

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Esiste davvero il diritto di accesso agli atti amministrativi ?

La domanda è, chiaramente, retorica; ma spesso viene il dubbio, nella pratica quotidiana.

Alzi la mano l’Amministratore a cui non è mai capitato, per poter riferire compiutamente all’Assemblea, ad esempio in merito ad interventi edilizi o comunque ad attività che si svolgono all’interno o nelle vicinanze del Condominio, di dover chiedere alla P.A. documenti.

Molte P.A. tardano a rispondere, e talvolta rispondono che la richiesta di accesso non può essere accolta perchè troppo generica o insufficientemente motivata.

Eppure la legge ne parla come di un vero e proprio diritto, affermando, enfaticamente, che attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, l. 241/90; in attuazione quindi dei fondamentalissimi principi costituzionali sull’imparzialità e sul buon andamento della P.A. di cui all’art 97 Cost.).

E prevede invero, come regola, che tutti i documenti amministrativi sono accessibili (art. 22, comma 3, l. cit.), salvo eccezioni (art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 l. cit.), molto limitate.

Però gli uffici sono notoriamente e perennemente oberati (spesso non si comprende come mai), e non mancano incertezze operative, in particolare in relazione alla privacy.

Accenneremo alle fonti normative che disciplinano l’accesso agli atti amministrativi e cercheremo di individuare alcune accortezze e di illustrare i possibili rimedi in caso di inerzia o di diniego.

Beninteso: quanto si esporrà vale per i documenti che non sono già di per sè pubblici.

Se per aggiornare l’anagrafe condominiale, ove un condomino non sia diligente, occorre compiere verifiche anagrafiche o catastali, o acquisire i titoli di proprietà, giusta poteri doveri ex art. 1130, comma 1, n. 6 cod. civ. (ne abbiamo parlato nel primo numero di questa newsletter), è pacifico che, rispetto all’Anagrafe del Comune, se si deve verificare la nascita, la residenza o lo stato famiglia, o agli Uffici della Agenzia delle Entrate e dei Servizi di Pubblicità Immobiliare (ossia i nuovi nomi del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari), se si deve recuperare la scheda catastale o il contratto d’acquisto, non occorre scomodare l’istituto di cui trattiamo.

Fonti normative

Il diritto di accesso ai documenti della P.A. è stato introdotto ed è tuttora disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, intitolata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e contenente anche ambiziose disposizioni, non molto attuate, sulla partecipazione e sulla semplificazione.

All’accesso c.d. documentale (così chiamato dai giuristi, per distinguerlo da altre tipologie che nell’amministrazione degli immobili non interessano1) è dedicato il Capo V di questa legge, costituito dagli artt. dal 22 al 28, nel tempo oggetto di diverse modifiche.

Vi sono anche disposizioni regolamentari a livello nazionale, emanate con il decreto 12 aprile 2006, n. 184, intitolato Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, che prevede provvedimenti generali organizzatori delle singole amministrazioni interessate.

Per comodità di consultazione riportiamo il capo V della l. 241/90 anche in calce al presente contributo (importanti sono in sostanza tre articoli: l’art. 22 con le definizioni ed i principi, l’art. 24 con le esclusioni, e l’art. 25 con le modalità ed i ricorsi)i; il d.p.r. 184/06 è facilmente scaricabile da Normattiva.

Titolari e controinteressati

Per l’art. 22, comma 1, l. 241/90,

– gli interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e

– i controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Il Condominio, si sa, non ha la personalità giuridica ma è pacificamente soggetto di diritto, e rientra quindi, senza dubbio, in astratto, tra i possibili titolari del diritto di accesso ai documenti della P.A,: per citare qualche pronuncia che ne ha riconosciuto la legittimazione, vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/01/2009, n. 70, T.A.R. Lazio, Sez. II, Roma, 15/03/2016, n. 3287, T.A.R. Lazio, Sez. II, Roma, 15/02/2012, n. 1536, T.A.R. Lombardia, Sez. II, Brescia, 11/06/2010, n. 2310, T.A.R. Lazio, Sez. II, Roma, 15/01/1998, n. 70.

Perchè diciamo che rientra in astratto tra i possibili titolari ?

In concreto, per la effettiva titolarità del diritto di accesso, occorre una duplice verifica, dovendo sussiste un presupposto positivo e non dovendo sussistere una condizione negativa.

Presupposto positivo, ossia elemento che deve sussistere: un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento in capo al soggetto che chiede l’accesso, che quindi ha l’obbligo di dimostrarlo.

Condizione negativa, ossia elemento che non deve sussistere: una compromissione del diritto alla riservatezza avverso altri soggetti, espressamente menzionati nel documento, o comunque a cui lo stesso si riferisce, se facilmente individuabili.

L’interesse del richiedente, che lo fa diventare titolare del diritto di accesso al documento, pur nei limiti del rispetto del diritto alla riservatezza del controinteressato, come visto, occorre che sia non solo concreto e attuale, ma anche corrispondente ad una situazione soggettiva giuridicamente tutelata (come un diritto soggettivo, azionabile davanti al Giudice Ordinario: tipicamente, ad esempio, un diritto patrimoniale, reale o di credito, da atto contrattuale o da fatto illecito, o un diritto della persona; oppure un interesse legittimo, azionabile davanti al Giudice Amministrativo) e connessa al documento (nel senso che riguardi un procedimento o un provvedimento che può incidere su quella posizione sostanziale pregiudicandone il soddisfacimento).

L’opposizione del controinteressato, come pure sopra visto, può derivare solo ed esclusivamente da ragioni di riservatezza; concetto però affatto definito.

La normativa sulla privacy, purtroppo, è oscura e ridondante: lasciando spazio a interpretazioni, espone al rischio di responsabilità, e anche la giurisprudenza è oscillante.

Tenuto conto che il diritto alla riservatezza concerne di principio i dati personali, e che tale categoria è alquanto estesa2, è chiaro che, se dovessimo intendere ostativa la presenza nel documento di qualunque dato di questa natura, non sussisterebbe mai diritto all’accesso.

Ragionevolmente, in generale, dovrebbero essere ritenuti suscettibili di protezione per riservatezza soltanto i dati che erano definiti sensibili dalla prima legge sulla privacy3 e dal successivo codice in materia4, e che l’attuale regolamento generale5 definisce particolari (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale … dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), ma non sono escluse interpretazioni più estensive.

Un punto fermo, utile da ricordare, è questo: per espressa previsione della l. 241/90 (art. 24, comma 7) deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e, si badi, soltanto nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati detti anche supersensibili), se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

A ciò consegue che, se si precisa che la conoscenza del documento è finalizzata alla difesa in giudizio del diritto sottostante (c.d. accesso difensivo), di regola prevale il diritto d’accesso sulla tutela della riservatezza, con l’unico limite, per la norma citata, quanto ai dati sensibili (sopra elencati), della stretta indispensabilità (per la difesa, appunto, della situazione soggettiva connessa e tutelata) e, quanto ai dati supersensibili (relativi a salute e sessualità), del pari rango (il che significa che la situazione soggettiva connessa e tutelata dal richiedente deve allora consistere in un diritto altrettanto fondamentale).

Dal punto di vista del Condominio, e dell’Amministratore, la situazione soggettiva connessa e tutelata può ben sussistere (sarà la proprietà delle parti comuni, come ovvio), ma andrà specificamente esplicitata nella domanda di accesso, quale motivazione, descrivendo bene un interesse diretto, concreto e attuale.

Redazione della richiesta e modalità di inoltro

Molte amministrazioni hanno nel sito istituzionale un modello; in mancanza, non ci sono formule sacramentali.

E’ indispensabile che siano chiari

– sia il soggetto autore della richiesta (ossia, ad esempio, il Condominio in persona dell’Amministratore; o, è lo stesso, l’Amministratore quale legale rappresentante del Condominio; è bene allegare un estratto del verbale dell’Assemblea con la nomina),

– sia la P.A. destinataria della richiesta (ossia l’amministrazione che ha formato il documento o che comunque lo detiene stabilmente),

– sia i documenti oggetto della richiesta (ossia gli atti amministrativi a cui si vuole avere accesso; devono necessariamente essere individuati, e quindi l’indicazione non può essere generica o approssimativa; è poi bene specificare anche la modalità dell’accesso che si richiede, ossia soltanto attraverso la presa visione – nel qual caso sarà gratuito – ovvero anche attraverso la estrazione di copia – nel qual caso sarà dovuto il costo di riproduzione e, se previsti, diritti e/o bolli).

Sono anche importanti, e quindi non vanno sottovalutati:

la denominazione della richiesta e il riferimento normativo: “richiesta di accesso ai documenti amministrativi – artt. 22 e ss. l. 241/90 e ss.mm.ii.”;

la sottoscrizione e l’inoltro: ideale è l’invio per pec (all’indirizzo istituzionale) di una richiesta sottoscritta digitalmente (documento in file, es. pdf, c.d. informatico); in mancanza, vanno sempre bene la consegna a mani (all’ufficio protocollo) o la spedizione per raccomandata (all’indirizzo della sede) di una richiesta sottoscritta tradizionalmente (documento cartaceo, es. lettera, c.d. analogico).

Una sentenza che ha avuto molta eco, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Sez. I, Bolzano, 12/04/2016, n. 133, ha ritenuto giustamente respinta dalla P.A. un domanda di accesso ai documenti presentata dall’Amministratore a nome del Condominio, anche perchè l’aveva inviata a mezzo pec, ma senza sottoscriverla digitalmente (ha osservato il Giudice, nella pronuncia, che mancando la firma digitale, non è possibile attestare l’integrità e l’autenticità della sottoscrizione dell’Amministratore del Condominio ricorrente, né la validità della manifestazione di volontà contenuta nella richiesta di accesso).

Motivazione della richiesta

Le indicazioni di cui sopra, sia ben chiaro, non bastano: ne serve, assolutamente, un’altra, ossia la motivazione a fondamento della richiesta, e quindi della esistenza del diritto di accesso che si intende esercitare.

Infatti, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (art. 25, comma 2, l. 241/90).

E’ una espressa prescrizione della legge, ma anche una logica conseguenza di come la stessa configura il diritto: abbiamo osservato, all’inizio, che non lo attribuisce a qualunque soggetto su qualsiasi documento, bensì a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In merito ad interventi edilizi o comunque ad attività che si svolgono all’interno o nelle vicinanze del Condominio, questi è ente di gestione delle parti comuni: quindi, salvo casi particolari, la posizione giuridica soggettiva tutelata sarà il diritto di proprietà su di esse, o anche il rispetto del regolamento6.

Se i lavori o le attività si svolgono in unità site all’interno del Condominio, non dovrebbe neanche servire citare norme o giurisprudenza (l’art. 1117 cod. civ., sulle parti comuni, l’art. 1130 cod. civ., sulle attribuzioni dell’Amministratore, n. 1 se si sta eseguendo un deliberato assembleare o n. 4 se ci si sta attivando in via conservativa, ovvero anche, trattandosi di opere interne ad unità, l’art. 1122 c.c., di cui abbiamo parlato nello scorso numero di questa newsletter).

Se i lavori o le attività si svolgono in immobili diversi, può giovare invocare le pronunce per cui ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti è sufficiente il requisito della “vicinitas”, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno (T.A.R. Veneto, Sez. III, Venezia, 28/03/2017, n.314; idem T.A.R. Campania, Sez. II, Napoli, 12/02/2019 n. 766, T.A.R. Lombardia, , Sez. II, Brescia, 09/01/2018 n. 17).

E’ opportuno che, nella richiesta, risulti un apposito paragrafo, scrivendo ad esempio “motivazione della richiesta: la situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso è la titolarità delle parti comuni site etc etc … l’interesse diretto, concreto e attuale è il possibile pregiudizio alle stesse in quanto etc etc …”.

E, per le ragioni già accennate in merito al contemperamento tra diritto di accesso del richiedente e diritto alla riservatezza del controinteressato, se vi sono i presupposti è anche opportuno che sia precisato “l’accesso viene richiesto perchè la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici – art. 24 comma 7 l. 241/90”.

Possibili rimedi

Cosa fare se, inoltrata la domanda di accesso ai documenti, non arriva risposta, oppure la risposta giunge ma è negativa ?

Benchè quasi di default gli uffici informino il controinteressato della richiesta di accesso ai documenti, per consentirgli di esprimere ragioni di dissenso (già questo fa trascorrere qualche tempo), raramente il diniego– almeno nei casi che in genere si presentano amministrando immobili (procedimenti e provvedimenti in materia edilizie, oppure di commercio) dipende da ragioni inerenti la riservatezza.

Il problema più frequente è, semmai, la burocrazia.

Occorre però (oltre che partire bene, con una domanda di accesso ai documenti completa e ben motivata) fare molta attenzione ai tempi.

Anzitutto, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (art 25, comma 4, primo periodo, l. 241/90).

Poi, in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito il richiedente puòpresentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (art. 25, comma 4, secondo periodo, l. 241/90) ma, come stabilisce il nuovo Codice del processo amministrativo, tale ricorso deve essere proposto a pena di decadenza e inammissibilità entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato (art. 116 d.lgs. 104/10).

Dunque: entro e non oltre 30 gg. dal diniego, o dalla mancata risposta alla domanda di accesso !

E va segnalato che per la sentenza già sopra citata T.A.R. Trentino-Alto Adige, Sez. I, Bolzano, 12/04/2016, n. 133, è necessario che l’Amministratore sia stato autorizzato all’iniziativa dall’Assemblea (si tratta di tesi molto discutibile, tenuto conto che il diritto di accesso potrebbe ben essere finalizzato ad una tutela giudiziale di parti comuni ad esempio rientrante tra gli atti conservativi ex art. 1130 n. 4 cod. civ.; tuttavia è un precedente da non trascurare).

* * *

1 per la precisione, diverse sono le tipologie di diritto di accesso agli atti amministrativi: oltre all’accesso “documentale”, qui trattato, ex l. 241/90, presupponente una situazione giuridica soggettiva individuale tutelata, come si vedrà, sono stati introdotti, a scopo essenzialmente di vigilanza partecipativa, anche l’accesso “civico”, ex d.lgs. 33/13 (che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la P.A. abbia l’obbligo di pubblicare in una apposita sezione dei propri siti web istituzionali denominata “amministrazione trasparente”, nei casi in cui non siano stati pubblicati) e addirittura l’accesso “civico generalizzato”, ex d.lgs. 97/16 (che consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che la P.A. abbia l’obbligo di pubblicare nella succitata modalità, nell’ambito di “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” che si intendono appunto favorire).

2 i dati personali sono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc

3 L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 22

4 D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, art. 20

5 D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 9

6 molto frequente è, alla base, una problematica di immissioni, ex art. 844 c.c.: tale norma, come noto, stabilisce che il proprietario di un fondo può dolersi di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi; il fatto che, ad esempio, rumori od odori giungano all’interno delle unità e mettano a rischio la salute esula, di principio, dalle competenze dell’Amministratore; tuttavia si segnala che, in giurisprudenza, è stata riconosciuta la legittimazione dell’Amministratore a dolersi di immissioni anzitutto ove riguardino spazi comuni, cfr. Tribunale Napoli 26/10/1993, e altresì ove dipendano da violazioni del regolamento, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 03/02/2012, n.280

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LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Vigente al: 14-5-2021

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22

Definizioni e principi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita’ di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita’ di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attivita’ amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialita’ e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso e’ esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23

Ambito di applicazione del diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Art. 24

Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso e’ escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attivita’ della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo’ prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranita’ nazionale e alla continuita’ e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attivita’ di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche’ i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attivita’ in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25

Modalita’ di esercizio del diritto di accesso e ricorsi.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche’ i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente puo’ presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e’ attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e’ inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonche’ presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorita’ disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso e’ negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Art. 26

Obbligo di pubblicazione

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

2. Sono altresi’ pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, e’ data la massima pubblicita’ a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta’ di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

Art. 27

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione e’ nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e’ presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’ composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza) su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E’ membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo’ avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita’, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L’assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

3. La Commissione e’ rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinche’ sia attuato il principio di piena conoscibilita’ dell’attivita’ della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attivita’ della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu’ ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

Art. 28.

Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio.

1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e’ sostituito dal seguente;

“Art. 15. – (Segreto d’ufficio). – 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non puo’ trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita’ previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.