SOVRAINDEBITAMENTO – LE NUOVE PROCEDURE DEL C.C.I.I. – IL CONCORDATO MINORE (Artt. 65-66 e Artt. 74-83)

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Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-11)
Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25)
Titolo III – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 26-55)
Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi (artt. 56-120)
Titolo V – Liquidazione giudiziale (artt. 121-283)
Titolo VI – Disposizioni relative ai gruppi di imprese (artt. 284-292)
Titolo VII – Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)
Titolo VIII – Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali (artt. 317-321)
Titolo IX – Disposizioni penali (artt. 322-347)
Titolo X – Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria (artt. 348-374)

testo aggiornato a DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024 , n. 136. Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 – articoli modificati titolo in rosso

Capo II – Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I – Disposizioni di carattere generale
Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore e’ sempre facoltativa.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147
4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 66 Procedure familiari
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche’ le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu’ richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi e’ ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entita’ dell’attivo di ciascuno.
Capo II – Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III – Concordato minore
Art. 74 Proposta di concordato minore
1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attivita’ imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo’ essere proposto esclusivamente quando e’ previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi
forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento
e puo’ prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche’ la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e’ obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attivita’ ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti di eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale.
L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
3. Quando e’ prevista la continuazione dell’attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa o all’attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Art. 76 Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC
1. La domanda e’ formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e’ un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa’ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro
degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di
atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all’alternativa della liquidazione controllata;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura.
f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
(testo precedente: la percentuale, le modalita’ e i tempi di soddisfacimento dei creditori;)
g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136
(testo precedente: l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.)
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Art. 77 Inammissibilita’ della domanda di concordato minore
1. La domanda di concordato minore e’ inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e’ gia’ stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Art. 78 Procedimento
1. Il giudice, se la domanda e’ ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita’ d’impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche’ svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:
a) e’ stata disposta la sospensione generale dalle azioni
esecutive e cautelari
e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) e’ proposta domanda di concordato in continuita’ aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2; c) la nomina e’ richiesta dal debitore.
3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.
4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi
dell’articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l’articolo 10, comma 3
.
5. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e’ stata eseguita la pubblicita’ del decreto.
Art. 79 Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore e’ approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e’ titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e’ approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e’ approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e’ raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa’ che controlla la societa’ debitrice, le societa’ da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche’ i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro trasmessa.
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della societa’ produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
Art. 80 Omologazione del concordato minore
1. Il giudice, verificati la ammissibilita’ e la fattibilita’ del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita’ e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi’ il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziariao degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione e’ determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo’ presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 puo’ essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 50.
Art. 81 Esecuzione del concordato minore
1. Il debitore e’ tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficolta’ e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita’, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformita’ dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche’ di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e’ stata eseguita la pubblicita’ di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e’ stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non e’ stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
Art. 82 Revoca della sentenza di omologazione
1. Il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e’ stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita’ inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo’ essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136 (testo precedente: L’OCC e’ tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.)
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.
6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 83 Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione
1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo 270.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 puo’ essere proposta dal pubblico ministero.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

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