CONDOMINIO – Convegno ANACI Venezia 19.1.23 – L’impianto idrico condominiale – AGGIORNAMENTO AL D.LGS. N. 18/2023

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N.B. SUCCESSIVAMENTE AL CONVEGNO E’ STATO EMANATO IL D.LGS. N. 18/2023

Si tratta, precisamente, del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18, intitolato Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano.

Per l’art. 1, Obiettivi, l’intervento normativo disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano, e gli obiettivi sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche’ il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Qui è scaricabile il testo integrale.

Molto importanti sono le prime indicazioni ufficiali, che si trovano nelle Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso un gruppo di lavoro ad hoc, e diffuse come Rapporto Itsan 22/23 , il cui testo integrale è qui scaricabile.

Di seguito, per comodità, trascriviamo in tabella l’art. 2, Definizioni, evidenziando i passaggi di particolare l’importanza per l’Amministratore di Condominio.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
2) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;
b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio a uno o piu’ utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell’acquedotto; l’allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita’ del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta’ privata;
c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell’area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico;
d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19;
e) «autorita’ sanitaria locale territorialmente competente»: l’Azienda sanitaria locale (ASL), l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita’ delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
f) «casa o chiosco dell’acqua»: un’unita’ distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco;
g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la struttura funzionale all’attuazione del presente decreto, attribuita all’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19;
h) «controllo della qualita’ delle acque destinate al consumo umano»: l’insieme di attivita’ effettuate regolarmente in conformita’ all’articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita’ indicati all’articolo 5;
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, come individuati in allegato VIII;
[ allegato VIII ]
l) «Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale» (EGATO): l’organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO e al quale e’ trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato cosi’ come riportato all’articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori;
o) «filiera idro-potabile»: l’insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,
che possono avere effetti sulla qualita’ dell’acqua; sono parte della filiera, tra l’altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque
da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu’ in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d’uso;
p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l’insieme di risorse, sistemi e attivita’ operate dal gestore idro-potabile a partire dall’approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; sono altresi’ considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;
q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua;
r) «impresa alimentare»: un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti nell’allegato A (RQTI) alla deliberazione dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita’ posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell’acqua o, comunque, un’alterazione indesiderata della qualita’ dell’acqua;
u) «monitoraggio»: l’esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita’ dell’acqua; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere nell’ambito della filiera idro-potabile;
v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformita’ all’articolo 11, che puo’ essere il fabbricante, l’importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato;
aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
bb) «piano di sicurezza dell’acqua»: il piano attraverso il quale e’ definita ed implementata l’analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita’ all’articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita’ all’articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell’acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita’ all’articolo 8;

3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio, effettuata in conformita’ all’articolo 9;
cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e’ posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita’ del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita’ del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta’ privata;
dd) «punto di utenza» o «punto d’uso»: il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si puo’ attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l’insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;
ff) «rischio»: una combinazione della probabilita’ di un evento pericoloso e della gravita’ delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita’ delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita’ di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e’ il nodo nazionale «Water Information System for Europe» (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita’ per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei dati all’Agenzia Europea dell’Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest’ultima direttamente o attraverso l’allacciamento idrico;
ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di fornitura» o «water supply zone»: un’area all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita’ puo’ essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

Sempre per comodità si riportano l’art. 5, Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati, l’art. 9, Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, e l’art. 23, Sanzioni:

Art. 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
1. I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta’ tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell’acqua, nel punto di consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest’ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc.
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l’adempimento degli obblighi previsti all’articolo 9.
Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell’allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l’inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita’ primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita’ di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita’ tecnica e economica di
tali misure;
b) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche’ i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art. 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita’ delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
[ allegato VIII ]
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
[ rapporto ISTISAN 22/32 ]
3. Nei casi di non conformita’ ai punti d’uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all’articolo 15.
Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell’installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano, anche nell’ambito delle attivita’ di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.
Art. 23 – Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell’acqua, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell’articolo 8, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita’ non adeguata menzionate all’articolo 3, comma 1, lettera d), e’ punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell’articolo 9, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
h) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell’articolo 14, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita’ per ripristinare la qualita’ delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e’ punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non e’ fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua e’ fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all’articolo 18, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita’ adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita’ dei ReMaF come indicato in allegato IX, e’ punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all’articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l’immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita’ dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita’ per l’uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l’operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all’Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 11, lettera d), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 14, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita’ sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L’entita’ delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e’ aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
l’autorita’ competente, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della
legge n. 689 del 1981, puo’ tener conto dei danni cagionati a cose o
persone per effetto della violazione di disposizioni del presente
decreto.

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