CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE
Art. 1 – Ambito di applicazione |
Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice; b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa’ pubbliche. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
Art. 2 – Definizioni |
Ai fini del presente codice si intende per: |
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; |
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; |
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; |
d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348; |
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; |
f) «societa’ pubbliche»: le societa’ a controllo pubblico, le societa’ a partecipazione pubblica e le societa’ in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; |
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)); |
h) «gruppo di imprese»: l’insieme delle societa’, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa’, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attivita’ di direzione e coordinamento delle societa’ del gruppo sia esercitata dalla societa’ o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa’ o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; |
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; |
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; |
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; |
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita’ e passivita’ o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita’ che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; |
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; |
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di ((uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza)) che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche’ nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e’ eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne’ essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, ne’ aver posseduto partecipazioni in essa; |
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata; |
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza; |
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza; |
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; |
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; |
u) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)). |
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PARTE Prima – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-11) |
Capo I – Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 1 – Ambito di applicazione |
Art. 2 – Definizioni |
Capo II – Principi generali |
Sezione I – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza |
Art. 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa |
Art. 4 – Doveri delle parti |
Art. 5 – Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie |
Sezione II – Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure |
Art. 5 bis – Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo |
Art. 6 – Prededucibilità dei crediti |
Sezione III – Principi di carattere processuale |
Art. 7 – Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alleprocedure di insolvenza |
Art. 8 – Durata massima delle misure protettive |
Art. 9 – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale |
Art. 10 – Comunicazioni telematiche |
Sezione IV – Giurisdizione internazionale |
Art. 11 – Attribuzione della giurisdizione |
TITOLO II – COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI (artt. 12-25-undecies) |
Capo I – Composizione negoziata della crisi |
Art. 12 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa |
Art. 13 – Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto |
Art. 14 – Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati |
Art. 15 – Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori |
Art. 16 – Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti |
Art. 17 – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento |
Art. 18 – Misure protettive |
Art. 19 – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari |
Art. 20 – Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile |
Art. 21 – Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative |
Art. 22 – Autorizzazioni del tribunale |
Art. 23 – Conclusione delle trattative |
Art. 24 – Conservazione degli effetti |
Art. 25 – Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese |
Art. 25 bis – Misure premiali |
Art. 25 ter – Compenso dell’esperto |
Art. 25 quater – Imprese sotto soglia |
Art. 25 quinquies – Limiti di accesso alla composizione negoziata |
Capo II – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonioall’esito della composizione negoziata |
Art. 25 sexies – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio |
Art. 25 septies – Disciplina della liquidazione del patrimonio |
Capo III – Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi eprogramma informatico di verifica della sostenibilità del debito e dielaborazione di piani di rateizzazione |
Art. 25 octies – Segnalazione dell’organo di controllo |
Art. 25 novies – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati |
Art. 25 decies – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari |
Art. 25 undecies – Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici |
TITOLO III – PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (artt. 26-55) |
Capo I – Giurisdizione |
Art. 26 – Giurisdizione italiana |
Capo II – Competenza |
Art. 27 – Competenza per materia e per territorio |
Art. 28 – Trasferimento del centro degli interessi principali |
Art. 29 – Incompetenza |
Art. 30 – Conflitto positivo di competenza |
Art. 31 – Salvezza degli effetti |
Art. 32 – Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione |
Capo III – Cessazione dell’attività del debitore |
Art. 33 – Cessazione dell’attività |
Art. 34 – Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto |
Art. 35 – Morte del debitore |
Art. 36 – Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva |
Capo IV – Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenzae alla liquidazione giudiziale |
Sezione I – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale |
Art. 37 – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale |
Art. 38 – Iniziativa del pubblico ministero |
Art. 39 – Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza |
Sezione II – Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale |
Art. 40 – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale |
Art. 41 – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale |
Art. 42 – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo |
Art. 43 – Rinuncia alla domanda |
Art. 44 – Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione |
Art. 45 – Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini |
Art. 46 – Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo |
Art. 47 – Apertura del concordato preventivo |
Art. 48 – Procedimento di omologazione |
Art. 49 – Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale |
Art. 50 – Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale |
Art. 51 – Impugnazioni |
Art. 52 – Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi |
Art. 53 – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione |
Sezione III – Misure cautelari e protettive |
Art. 54 – Misure cautelari e protettive |
Art. 55 – Procedimento |
TITOLO IV – STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (artt. 56-120) |
Capo I – Accordi |
Sezione I – Piano attestato di risanamento |
Art. 56 – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento |
Sezione II – Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi |
Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti |
Art. 58 – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano |
Art. 59 – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili |
Art. 60 – Accordi di ristrutturazione agevolati |
Art. 61 – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa |
Art. 62 – Convenzione di moratoria |
Art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributivi |
Art. 64 – Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive in caso di concessione di misure protettive |
Capo I-bis – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione |
Art. 64 bis – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione |
Art. 64 ter – Mancata approvazione di tutte le classi |
Art. 64 quater – Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo |
Capo II – Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
Sezione I – Disposizioni di carattere generale |
Art. 65 – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
Art. 66 – Procedure familiari |
Sezione II – Ristrutturazione dei debiti del consumatore |
Art. 67 – Procedura di ristrutturazione dei debiti |
Art. 68 – Presentazione della domanda e attività dell’OCC |
Art. 69 – Condizioni soggettive ostative |
Art. 70 – Omologazione del piano |
Art. 71 – Esecuzione del piano |
Art. 72 – Revoca dell’omologazione |
Art. 73 – Conversione in procedura liquidatoria |
Sezione III – Concordato minore |
Art. 74 – Proposta di concordato minore |
Art. 75 – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati |
Art. 76 – Presentazione della domanda e attività dell’OCC |
Art. 77 – Inammissibilita della domanda di concordato minore |
Art. 78 – Procedimento |
Art. 79 – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore |
Art. 80 – Omologazione del concordato minore |
Art. 81 – Esecuzione del concordato minore |
Art. 82 – Revoca dell’omologazione |
Art. 83 – Conversione in procedura liquidatoria |
Capo III – Concordato preventivo |
Sezione I – Finalità e contenuti del concordato preventivo |
Art. 84 – Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano |
Art. 85 – Suddivisione dei creditori in classi |
Art. 86 – Moratoria nel concordato in continuità |
Art. 87 – Contenuto del piano di concordato |
Art. 88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi |
Art. 89 – Riduzione o perdita del capitale della società in crisi |
Art. 90 – Proposte concorrenti |
Art. 91 – Offerte concorrenti |
Sezione II – Organi e amministrazione |
Art. 92 – Commissario giudiziale |
Art. 93 – Pubblicita del decreto |
Sezione III – Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo |
Art. 94 – Effetti della presentazione della domanda di concordato |
Art. 94 bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale |
Art. 95 – Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni |
Art. 96 – Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo |
Art. 97 – Contratti pendenti |
Art. 98 – Prededuzione nel concordato preventivo |
Art. 99 – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti |
Art. 100 – Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi |
Art. 101 – Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti |
Art. 102 – Finanziamenti prededucibili dei soci |
Sezione IV – Provvedimenti immediati |
Art. 103 – Scritture contabili |
Art. 104 – Convocazione dei creditori |
Art. 105 – Operazioni e relazione del commissario |
Art. 106 – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura |
Sezione V – Voto nel concordato preventivo |
Art. 107 – Voto dei creditori |
Art. 108 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati |
Art. 109 – Maggioranza per l’approvazione del concordato |
Art. 110 – Adesioni alla proposta di concordato |
Art. 111 – Mancata approvazione del concordato |
Sezione VI – Omologazione del concordato preventivo |
Art. 112 – Giudizio di omologazione |
Art. 113 – Chiusura della procedura |
Art. 114 – Cessioni dei beni |
Art. 115 – Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni |
Art. 116 – Trasformazione, fusione o scissione |
Art. 117 – Effetti del concordato per i creditori |
Art. 118 – Esecuzione del concordato |
Art. 119 – Risoluzione del concordato |
Art. 120 – Annullamento del concordato |
Sezione VIbis – Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società |
Art. 120 bis – Accesso |
Art. 120 ter – Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari |
Art. 120 quater – Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci |
Art. 120 quinquies – Esecuzione |
TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (artt. 121-283) |
Capo I – Imprenditori individuali e società |
Sezione I – Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti |
Art. 121 – Presupposti della liquidazione giudiziale |
Art. 122 – Poteri del tribunale concorsuale |
Art. 123 – Poteri del giudice delegato |
Art. 124 – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale |
Art. 125 – Nomina del curatore |
Art. 126 – Accettazione del curatore |
Art. 127 – Qualità di pubblico ufficiale |
Art. 128 – Gestione della procedura |
Art. 129 – Esercizio delle attribuzioni del curatore |
Art. 130 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore |
Art. 131 – Deposito delle somme riscosse |
Art. 132 – Integrazione dei poteri del curatore |
Art. 133 – Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore |
Art. 134 – Revoca del curatore |
Art. 135 – Sostituzione del curatore |
Art. 136 – Responsabilita del curatore |
Art. 137 – Compenso del curatore |
Art. 138 – Nomina del comitato dei creditori |
Art. 139 – Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori |
Art. 140 – Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti |
Art. 141 – Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori |
Sezione II – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore |
Art. 142 – Beni del debitore |
Art. 143 – Rapporti processuali |
Art. 144 – Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale |
Art. 145 – Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale |
Art. 146 – Beni non compresi nella liquidazione giudiziale |
Art. 147 – Alimenti ed abitazione del debitore |
Art. 148 – Corrispondenza diretta al debitore |
Art. 149 – Obblighi del debitore |
Sezione III – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori |
Art. 150 – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali |
Art. 151 – Concorso dei creditori |
Art. 152 – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili |
Art. 153 – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo |
Art. 154 – Crediti pecuniari |
Art. 155 – Compensazione |
Art. 156 – Crediti infruttiferi |
Art. 157 – Obbligazioni ed altri titoli di debito |
Art. 158 – Crediti non pecuniari |
Art. 159 – Rendita perpetua e rendita vitalizia |
Art. 160 – Creditore di più coobbligati solidali |
Art. 161 – Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto |
Art. 162 – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia |
Sezione IV – Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori |
Art. 163 – Atti a titolo gratuito |
Art. 164 – Pagamenti di crediti non scaduti e postergati |
Art. 165 – Azione revocatoria ordinaria |
Art. 166 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie |
Art. 167 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare |
Art. 168 – Pagamento di cambiale scaduta |
Art. 169 – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto |
Art. 170 – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia |
Art. 171 – Effetti della revocazione |
Sezione V – Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti |
Art. 172 – Rapporti pendenti |
Art. 173 – Contratti preliminari |
Art. 174 – Contratti relativi a immobili da costruire |
Art. 175 – Contratti di carattere personale |
Art. 176 – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare |
Art. 177 – Locazione finanziaria |
Art. 178 – Vendita con riserva di proprietà |
Art. 179 – Contratti ad esecuzione continuata o periodica |
Art. 180 – Restituzione di cose non pagate |
Art. 181 – Contratto di borsa a termine |
Art. 182 – Associazione in partecipazione |
Art. 183 – Conto corrente, mandato, commissione |
Art. 184 – Contratto di affitto di azienda |
Art. 185 – Contratto di locazione di immobili |
Art. 186 – Contratto di appalto |
Art. 187 – Contratto di assicurazione |
Art. 188 – Contratto di edizione |
Art. 189 – Rapporti di lavoro subordinato |
Art. 190 – Trattamento NASpI |
Art. 191 – Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro |
Art. 192 – Clausola arbitrale |
Capo II – Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale |
Art. 193 – Sigilli |
Art. 194 – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione |
Art. 195 – Inventario |
Art. 196 – Inventario di altri beni |
Art. 197 – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore |
Art. 198 – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio |
Art. 199 – Fascicolo della procedura |
Capo III – Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazionegiudiziale |
Art. 200 – Avviso ai creditori e agli altri interessati |
Art. 201 – Domanda di ammissione al passivo |
Art. 202 – Effetti della domanda |
Art. 203 – Progetto di stato passivo e udienza di discussione |
Art. 204 – Formazione ed esecutività dello stato passivo |
Art. 205 – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo |
Art. 206 – Impugnazioni |
Art. 207 – Procedimento |
Art. 208 – Domande tardive |
Art. 209 – Previsione di insufficiente realizzo |
Art. 210 – Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione |
Capo IV – Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo |
Sezione I – Disposizioni generali |
Art. 211 – Esercizio dell’impresa del debitore |
Art. 212 – Affitto dell’azienda o di suoi rami |
Art. 213 – Programma di liquidazione |
Sezione II – Vendita dei beni Art. 214 – Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco |
Art. 215 – Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti |
Art. 216 – Modalità della liquidazione |
Art. 217 – Poteri del giudice delegato |
Art. 218 – Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi |
Art. 219 – Procedimento di distribuzione della somma ricavata |
Capo V – Ripartizione dell’attivo |
Art. 220 – Procedimento di ripartizione |
Art. 221 – Ordine di distribuzione delle somme |
Art. 222 – Disciplina dei crediti prededucibili |
Art. 223 – Conti speciali |
Art. 224 – Crediti assistiti da prelazione |
Art. 225 – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente |
Art. 226 – Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva |
Art. 227 – Ripartizioni parziali |
Art. 228 – Scioglimento delle ammissioni con riserva |
Art. 229 – Restituzione di somme riscosse |
Art. 230 – Pagamento ai creditori |
Art. 231 – Rendiconto del curatore |
Art. 232 – Ripartizione finale |
Capo VI – Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale |
Art. 233 – Casi di chiusura |
Art. 234 – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura |
Art. 235 – Decreto di chiusura |
Art. 236 – Effetti della chiusura |
Art. 237 – Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale |
Art. 238 – Concorso dei vecchi e nuovi creditori |
Art. 239 – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori |
Capo VII – Concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 240 – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 241 – Esame della proposta e comunicazione ai creditori |
Art. 242 – Concordato nel caso di numerosi creditori |
Art. 243 – Voto nel concordato |
Art. 244 – Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 245 – Giudizio di omologazione |
Art. 246 – Efficacia del decreto |
Art. 247 – Reclamo |
Art. 248 – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 249 – Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 250 – Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 251 – Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale |
Art. 252 – Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale |
Art. 253 – Nuova proposta di concordato |
Capo VIII – Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società |
Art. 254 – Doveri degli amministratori e dei liquidatori |
Art. 255 – Azioni di responsabilità |
Art. 256 – Società con soci a responsabilità illimitata |
Art. 257 – Liquidazione giudiziale della società e dei soci |
Art. 258 – Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci |
Art. 259 – Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari |
Art. 260 – Versamenti dei soci a responsabilità limitata |
Art. 261 – Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria |
Art. 262 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare |
Art. 263 – Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza |
Art. 264 – Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea |
Art. 265 – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società |
Art. 266 – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società |
Art. 267 – Concordato del socio |
Capo IX – Liquidazione controllata del sovraindebitato |
Art. 268 – Liquidazione controllata |
Art. 269 – Domanda del debitore |
Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata |
Art. 271 – Concorso di procedure |
Art. 272 – Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione |
Art. 273 – Formazione del passivo |
Art. 274 – Azioni del liquidatore |
Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione |
Art. 276 – Chiusura della procedura |
Art. 277 – Creditori posteriori |
Capo X – Esdebitazione |
Sezione I – Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata |
Art. 278 – Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 279 – Condizioni temporali di accesso |
Art. 280 – Condizioni per l’esdebitazione |
Art. 281 – Procedimento |
Sezione II – Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato |
Art. 282 – Esdebitazione di diritto |
Art. 283 – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente |
TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE (artt. 284-292) |
Capo I – Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo |
Art. 284 – Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo |
Art. 285 – Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci |
Art. 286 – Procedimento di concordato di gruppo |
Capo II – Procedura unitaria di liquidazione giudiziale |
Art. 287 – Liquidazione giudiziale di gruppo |
Art. 288 – Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo |
Capo III – Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo |
Art. 289 – Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione |
Capo IV – Norme comuni |
Art. 290 – Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo |
Art. 291 – Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo |
Art. 292 – Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo |
TITOLO VII – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (artt. 293-316) |
Capo I – Natura e norme applicabili |
Art. 293 — Disciplina applicabile e presupposti |
Art. 294 — Rinvio alle norme speciali |
Capo II – Procedimento |
Art. 295 — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale |
Art. 296 — Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa |
Art. 297 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa |
Art. 298 — Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa |
Art. 299 — Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza |
Art. 300 — Provvedimento di liquidazione |
Art. 301 — Organi della liquidazione coatta amministrativa |
Art. 302 — Responsabilità del commissario liquidatore |
Art. 303 — Effetti del provvedimento di liquidazione |
Art. 304 — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti |
Art. 305 — Commissario liquidatore |
Art. 306 — Relazione del commissario |
Art. 307 — Poteri del commissario |
Art. 308 — Comunicazione ai creditori e ai terzi |
Art. 309 — Domande dei creditori e dei terzi |
Art. 310 — Formazione dello stato passivo |
Art. 311 — Liquidazione dell’attivo |
Art. 312 — Ripartizione dell’attivo |
Art. 313 — Chiusura della liquidazione |
Art. 314 — Concordato della liquidazione |
Art. 315 — Risoluzione e annullamento del concordato |
Capo III – Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza |
Art. 316 — Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza |
TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI (artt. 317-321) |
Art. 317 — Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi |
Art. 318 — Sequestro preventivo |
Art. 319 — Sequestro conservativo |
Art. 320 — Legittimazione del curatore |
Art. 321 — Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione |
TITOLO IX – DISPOSIZIONI PENALI (artt. 322-347) |
Capo I – Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale |
Art. 322 — Bancarotta fraudolenta |
Art. 323 — Bancarotta semplice |
Art. 324 — Esenzioni dai reati di bancarotta |
Art. 325 — Ricorso abusivo al credito |
Art. 326 — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante |
Art. 327 — Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale |
Art. 328 — Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice |
Capo II – Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale |
Art. 329 — Fatti di bancarotta fraudolenta |
Art. 330 — Fatti di bancarotta semplice |
Art. 331 — Ricorso abusivo al credito |
Art. 332 — Denuncia di crediti inesistenti |
Art. 333 — Reati dell’institore |
Art. 334 — Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale |
Art. 335 — Accettazione di retribuzione non dovuta |
Art. 336 — Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale |
Art. 337 — Coadiutori del curatore |
Art. 338 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale |
Art. 339 — Mercato di voto |
Art. 340 — Esercizio abusivo di attività commerciale |
Capo III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa |
Art. 341 — Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria |
Art. 342 — Falso in attestazioni e relazioni |
Art. 343 — Liquidazione coatta amministrativa |
Capo IV – Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
Art. 344 — Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi |
Art. 345 — Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI |
Capo V – Disposizioni di procedura |
Art. 346 — Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale |
Art. 347 — Costituzione di parte civile |
TITOLO X – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA (artt. 348-374) |
Capo I – Disposizioni generali |
Art. 348 — Adeguamento delle soglie dell’impresa minore |
Art. 349 — Sostituzione dei termini fallimento e fallito |
Art. 350 — Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria |
Art. 351 — Disposizioni sui compensi dell’OCRI |
Art. 352 — Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI |
Art. 353 — Istituzione di un osservatorio permanente |
Art. 354 — Revisione dei parametri |
Art. 355 — Relazione al Parlamento |
Capo II – Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure |
Art. 356 — Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza |
Art. 357 — Funzionamento dell’albo |
Art. 358 — Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure |
Capo III – Disciplina dei procedimenti |
Art. 359 — Area web riservata |
Art. 360 — Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza |
Art. 361 — Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche |
Art. 362 — Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione |
Art. 363 — Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi |
Art. 364 — Certificazione dei debiti tributari |
Art. 365 — Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi |
Art. 366 — Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia |
Art. 367 — Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche |
Capo IV – Disposizioni in materia di diritto del lavoro |
Art. 368 — Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro |
Capo V – Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie |
Art. 369 — Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 |
Art. 370 — Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
Art. 371 — Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile |
Art. 372 — Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Capo VI – Disposizioni di coordinamento della disciplina penale |
Art. 373 — Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale |
Capo VII – Abrogazioni |
Art. 374 — Abrogazioni |
PARTE Seconda – Modifiche al codice civile (artt. 375-384)
Art. 375 — Assetti organizzativi dell’impresa |
Art. 376 — Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro |
Art. 377 — Assetti organizzativi societari |
Art. 378 — Responsabilità degli amministratori |
Art. 379 — Nomina degli organi di controllo |
Art. 380 — Cause di scioglimento delle società di capitali |
Art. 381 — Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici |
Art. 382 — Cause di scioglimento delle società di persone |
Art. 383 — Finanziamenti dei soci |
Art. 384 — Abrogazioni di disposizioni del codice civile |
PARTE Terza – Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388)
Art. 385 — Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 |
Art. 386 — Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 |
Art. 387 — Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 |
Art. 388 — Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 |
PARTE Quarta – Disposizioni finali e transitorie (artt. 389-391)
Art. 389 — Entrata in vigore |
Art. 390 — Disciplina transitoria |
Art. 391 — Disposizioni finanziarie e finali |