CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

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Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa’ pubbliche.
Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «societa’ pubbliche»: le societa’ a controllo pubblico, le societa’ a partecipazione pubblica e le societa’ in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83));
h) «gruppo di imprese»: l’insieme delle societa’, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa’, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attivita’ di direzione e coordinamento delle societa’ del gruppo sia esercitata dalla societa’ o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa’ o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita’ e passivita’ o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita’ che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di ((uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza)) che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche’ nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e’ eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne’ essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, ne’ aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)).

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PARTE Prima – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-11)
Capo I – Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Capo II – Principi generali
Sezione I – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
Art. 4 – Doveri delle parti
Art. 5 – Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie
Sezione II – Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure
Art. 5 bis – Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo
Art. 6 – Prededucibilità dei crediti
Sezione III – Principi di carattere processuale
Art. 7 – Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alleprocedure di insolvenza
Art. 8 – Durata massima delle misure protettive
Art. 9 – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
Art. 10 – Comunicazioni telematiche
Sezione IV – Giurisdizione internazionale
Art. 11 – Attribuzione della giurisdizione
TITOLO II – COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI (artt. 12-25-undecies)
Capo I – Composizione negoziata della crisi
Art. 12 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Art. 13 – Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
Art. 14 – Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati
Art. 15 – Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori
Art. 16 – Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti
Art. 17 – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
Art. 18 – Misure protettive
Art. 19 – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
Art. 20 – Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile
Art. 21 – Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
Art. 22 – Autorizzazioni del tribunale
Art. 23 – Conclusione delle trattative
Art. 24 – Conservazione degli effetti
Art. 25 – Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
Art. 25 bis – Misure premiali
Art. 25 ter – Compenso dell’esperto
Art. 25 quater – Imprese sotto soglia
Art. 25 quinquies – Limiti di accesso alla composizione negoziata
Capo II – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonioall’esito della composizione negoziata
Art. 25 sexies – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Art. 25 septies – Disciplina della liquidazione del patrimonio
Capo III – Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi eprogramma informatico di verifica della sostenibilità del debito e dielaborazione di piani di rateizzazione
Art. 25 octies – Segnalazione dell’organo di controllo
Art. 25 novies – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Art. 25 decies – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Art. 25 undecies – Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici
TITOLO III – PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (artt. 26-55)
Capo I – Giurisdizione
Art. 26 – Giurisdizione italiana
Capo II – Competenza
Art. 27 – Competenza per materia e per territorio
Art. 28 – Trasferimento del centro degli interessi principali
Art. 29 – Incompetenza
Art. 30 – Conflitto positivo di competenza
Art. 31 – Salvezza degli effetti
Art. 32 – Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione
Capo III – Cessazione dell’attività del debitore
Art. 33 – Cessazione dell’attività
Art. 34 – Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
Art. 35 – Morte del debitore
Art. 36 – Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
Capo IV – Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenzae alla liquidazione giudiziale
Sezione I – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 37 – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 38 – Iniziativa del pubblico ministero
Art. 39 – Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza
Sezione II – Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 40 – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 41 – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 42 – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
Art. 43 – Rinuncia alla domanda
Art. 44 – Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione
Art. 45 – Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
Art. 46 – Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
Art. 47 – Apertura del concordato preventivo
Art. 48 – Procedimento di omologazione
Art. 49 – Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Art. 50 – Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Art. 51 – Impugnazioni
Art. 52 – Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
Art. 53 – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione
Sezione III – Misure cautelari e protettive
Art. 54 – Misure cautelari e protettive
Art. 55 – Procedimento
TITOLO IV – STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (artt. 56-120)
Capo I – Accordi
Sezione I – Piano attestato di risanamento
Art. 56 – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
Sezione II – Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi
Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 58 – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
Art. 59 – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
Art. 60 – Accordi di ristrutturazione agevolati
Art. 61 – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Art. 62 – Convenzione di moratoria
Art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributivi
Art. 64 – Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive in caso di concessione di misure protettive
Capo I-bis – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Art. 64 bis – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Art. 64 ter – Mancata approvazione di tutte le classi
Art. 64 quater – Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo
Capo II – Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I – Disposizioni di carattere generale
Art. 65 – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Art. 66 – Procedure familiari
Sezione II – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 67 – Procedura di ristrutturazione dei debiti
Art. 68 – Presentazione della domanda e attività dell’OCC
Art. 69 – Condizioni soggettive ostative
Art. 70 – Omologazione del piano
Art. 71 – Esecuzione del piano
Art. 72 – Revoca dell’omologazione
Art. 73 – Conversione in procedura liquidatoria
Sezione III – Concordato minore
Art. 74 – Proposta di concordato minore
Art. 75 – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
Art. 76 – Presentazione della domanda e attività dell’OCC
Art. 77 – Inammissibilita della domanda di concordato minore
Art. 78 – Procedimento
Art. 79 – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
Art. 80 – Omologazione del concordato minore
Art. 81 – Esecuzione del concordato minore
Art. 82 – Revoca dell’omologazione
Art. 83 – Conversione in procedura liquidatoria
Capo III – Concordato preventivo
Sezione I – Finalità e contenuti del concordato preventivo
Art. 84 – Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
Art. 85 – Suddivisione dei creditori in classi
Art. 86 – Moratoria nel concordato in continuità
Art. 87 – Contenuto del piano di concordato
Art. 88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Art. 89 – Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
Art. 90 – Proposte concorrenti
Art. 91 – Offerte concorrenti
Sezione II – Organi e amministrazione
Art. 92 – Commissario giudiziale
Art. 93 – Pubblicita del decreto
Sezione III – Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 94 – Effetti della presentazione della domanda di concordato
Art. 94 bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale
Art. 95 – Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
Art. 96 – Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
Art. 97 – Contratti pendenti
Art. 98 – Prededuzione nel concordato preventivo
Art. 99 – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 100 – Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
Art. 101 – Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 102 – Finanziamenti prededucibili dei soci
Sezione IV – Provvedimenti immediati
Art. 103 – Scritture contabili
Art. 104 – Convocazione dei creditori
Art. 105 – Operazioni e relazione del commissario
Art. 106 – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
Sezione V – Voto nel concordato preventivo
Art. 107 – Voto dei creditori
Art. 108 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Art. 109 – Maggioranza per l’approvazione del concordato
Art. 110 – Adesioni alla proposta di concordato
Art. 111 – Mancata approvazione del concordato
Sezione VI – Omologazione del concordato preventivo
Art. 112 – Giudizio di omologazione
Art. 113 – Chiusura della procedura
Art. 114 – Cessioni dei beni
Art. 115 – Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
Art. 116 – Trasformazione, fusione o scissione
Art. 117 – Effetti del concordato per i creditori
Art. 118 – Esecuzione del concordato
Art. 119 – Risoluzione del concordato
Art. 120 – Annullamento del concordato
Sezione VIbis – Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società
Art. 120 bis – Accesso
Art. 120 ter – Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari
Art. 120 quater – Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci
Art. 120 quinquies – Esecuzione
TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (artt. 121-283)
Capo I – Imprenditori individuali e società
Sezione I – Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 121 – Presupposti della liquidazione giudiziale
Art. 122 – Poteri del tribunale concorsuale
Art. 123 – Poteri del giudice delegato
Art. 124 – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
Art. 125 – Nomina del curatore
Art. 126 – Accettazione del curatore
Art. 127 – Qualità di pubblico ufficiale
Art. 128 – Gestione della procedura
Art. 129 – Esercizio delle attribuzioni del curatore
Art. 130 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
Art. 131 – Deposito delle somme riscosse
Art. 132 – Integrazione dei poteri del curatore
Art. 133 – Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
Art. 134 – Revoca del curatore
Art. 135 – Sostituzione del curatore
Art. 136 – Responsabilita del curatore
Art. 137 – Compenso del curatore
Art. 138 – Nomina del comitato dei creditori
Art. 139 – Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
Art. 140 – Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
Art. 141 – Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
Sezione II – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
Art. 142 – Beni del debitore
Art. 143 – Rapporti processuali
Art. 144 – Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 145 – Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 146 – Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 147 – Alimenti ed abitazione del debitore
Art. 148 – Corrispondenza diretta al debitore
Art. 149 – Obblighi del debitore
Sezione III – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Art. 150 – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Art. 151 – Concorso dei creditori
Art. 152 – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
Art. 153 – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
Art. 154 – Crediti pecuniari
Art. 155 – Compensazione
Art. 156 – Crediti infruttiferi
Art. 157 – Obbligazioni ed altri titoli di debito
Art. 158 – Crediti non pecuniari
Art. 159 – Rendita perpetua e rendita vitalizia
Art. 160 – Creditore di più coobbligati solidali
Art. 161 – Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
Art. 162 – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
Sezione IV – Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 163 – Atti a titolo gratuito
Art. 164 – Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
Art. 165 – Azione revocatoria ordinaria
Art. 166 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Art. 167 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 168 – Pagamento di cambiale scaduta
Art. 169 – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
Art. 170 – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia
Art. 171 – Effetti della revocazione
Sezione V – Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Art. 172 – Rapporti pendenti
Art. 173 – Contratti preliminari
Art. 174 – Contratti relativi a immobili da costruire
Art. 175 – Contratti di carattere personale
Art. 176 – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Art. 177 – Locazione finanziaria
Art. 178 – Vendita con riserva di proprietà
Art. 179 – Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Art. 180 – Restituzione di cose non pagate
Art. 181 – Contratto di borsa a termine
Art. 182 – Associazione in partecipazione
Art. 183 – Conto corrente, mandato, commissione
Art. 184 – Contratto di affitto di azienda
Art. 185 – Contratto di locazione di immobili
Art. 186 – Contratto di appalto
Art. 187 – Contratto di assicurazione
Art. 188 – Contratto di edizione
Art. 189 – Rapporti di lavoro subordinato
Art. 190 – Trattamento NASpI
Art. 191 – Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
Art. 192 – Clausola arbitrale
Capo II – Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 193 – Sigilli
Art. 194 – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Art. 195 – Inventario
Art. 196 – Inventario di altri beni
Art. 197 – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
Art. 198 – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
Art. 199 – Fascicolo della procedura
Capo III – Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazionegiudiziale
Art. 200 – Avviso ai creditori e agli altri interessati
Art. 201 – Domanda di ammissione al passivo
Art. 202 – Effetti della domanda
Art. 203 – Progetto di stato passivo e udienza di discussione
Art. 204 – Formazione ed esecutività dello stato passivo
Art. 205 – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
Art. 206 – Impugnazioni
Art. 207 – Procedimento
Art. 208 – Domande tardive
Art. 209 – Previsione di insufficiente realizzo
Art. 210 – Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
Capo IV – Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 211 – Esercizio dell’impresa del debitore
Art. 212 – Affitto dell’azienda o di suoi rami
Art. 213 – Programma di liquidazione
Sezione II – Vendita dei beni
Art. 214 – Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
Art. 215 – Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
Art. 216 – Modalità della liquidazione
Art. 217 – Poteri del giudice delegato
Art. 218 – Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
Art. 219 – Procedimento di distribuzione della somma ricavata
Capo V – Ripartizione dell’attivo
Art. 220 – Procedimento di ripartizione
Art. 221 – Ordine di distribuzione delle somme
Art. 222 – Disciplina dei crediti prededucibili
Art. 223 – Conti speciali
Art. 224 – Crediti assistiti da prelazione
Art. 225 – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
Art. 226 – Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Art. 227 – Ripartizioni parziali
Art. 228 – Scioglimento delle ammissioni con riserva
Art. 229 – Restituzione di somme riscosse
Art. 230 – Pagamento ai creditori
Art. 231 – Rendiconto del curatore
Art. 232 – Ripartizione finale
Capo VI – Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
Art. 233 – Casi di chiusura
Art. 234 – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
Art. 235 – Decreto di chiusura
Art. 236 – Effetti della chiusura
Art. 237 – Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
Art. 238 – Concorso dei vecchi e nuovi creditori
Art. 239 – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Capo VII – Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 240 – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 241 – Esame della proposta e comunicazione ai creditori
Art. 242 – Concordato nel caso di numerosi creditori
Art. 243 – Voto nel concordato
Art. 244 – Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 245 – Giudizio di omologazione
Art. 246 – Efficacia del decreto
Art. 247 – Reclamo
Art. 248 – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 249 – Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 250 – Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 251 – Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 252 – Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
Art. 253 – Nuova proposta di concordato
Capo VIII – Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 254 – Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Art. 255 – Azioni di responsabilità
Art. 256 – Società con soci a responsabilità illimitata
Art. 257 – Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Art. 258 – Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
Art. 259 – Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Art. 260 – Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Art. 261 – Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Art. 262 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 263 – Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
Art. 264 – Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
Art. 265 – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art. 266 – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art. 267 – Concordato del socio
Capo IX – Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 268 – Liquidazione controllata
Art. 269 – Domanda del debitore
Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata
Art. 271 – Concorso di procedure
Art. 272 – Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
Art. 273 – Formazione del passivo
Art. 274 – Azioni del liquidatore
Art. 275 – Esecuzione del programma di liquidazione
Art. 276 – Chiusura della procedura
Art. 277 – Creditori posteriori
Capo X – Esdebitazione
Sezione I – Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata
Art. 278 – Oggetto e ambito di applicazione
Art. 279 – Condizioni temporali di accesso
Art. 280 – Condizioni per l’esdebitazione
Art. 281 – Procedimento
Sezione II – Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato
Art. 282 – Esdebitazione di diritto
Art. 283 – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE (artt. 284-292)
Capo I – Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
Art. 284 – Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
Art. 285 – Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci
Art. 286 – Procedimento di concordato di gruppo
Capo II – Procedura unitaria di liquidazione giudiziale
Art. 287 – Liquidazione giudiziale di gruppo
Art. 288 – Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
Capo III – Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo
Art. 289 – Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
Capo IV – Norme comuni
Art. 290 – Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
Art. 291 – Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
Art. 292 – Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
TITOLO VII – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (artt. 293-316)
Capo I – Natura e norme applicabili
Art. 293 — Disciplina applicabile e presupposti
Art. 294 — Rinvio alle norme speciali
Capo II – Procedimento
Art. 295 — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
Art. 296 — Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
Art. 297 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 298 — Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 299 — Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Art. 300 — Provvedimento di liquidazione
Art. 301 — Organi della liquidazione coatta amministrativa
Art. 302 — Responsabilità del commissario liquidatore
Art. 303 — Effetti del provvedimento di liquidazione
Art. 304 — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 305 — Commissario liquidatore
Art. 306 — Relazione del commissario
Art. 307 — Poteri del commissario
Art. 308 — Comunicazione ai creditori e ai terzi
Art. 309 — Domande dei creditori e dei terzi
Art. 310 — Formazione dello stato passivo
Art. 311 — Liquidazione dell’attivo
Art. 312 — Ripartizione dell’attivo
Art. 313 — Chiusura della liquidazione
Art. 314 — Concordato della liquidazione
Art. 315 — Risoluzione e annullamento del concordato
Capo III – Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza
Art. 316 — Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI (artt. 317-321)
Art. 317 — Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
Art. 318 — Sequestro preventivo
Art. 319 — Sequestro conservativo
Art. 320 — Legittimazione del curatore
Art. 321 — Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
TITOLO IX – DISPOSIZIONI PENALI (artt. 322-347)
Capo I – Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 322 — Bancarotta fraudolenta
Art. 323 — Bancarotta semplice
Art. 324 — Esenzioni dai reati di bancarotta
Art. 325 — Ricorso abusivo al credito
Art. 326 — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Art. 327 — Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 328 — Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Capo II – Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 329 — Fatti di bancarotta fraudolenta
Art. 330 — Fatti di bancarotta semplice
Art. 331 — Ricorso abusivo al credito
Art. 332 — Denuncia di crediti inesistenti
Art. 333 — Reati dell’institore
Art. 334 — Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
Art. 335 — Accettazione di retribuzione non dovuta
Art. 336 — Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
Art. 337 — Coadiutori del curatore
Art. 338 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 339 — Mercato di voto
Art. 340 — Esercizio abusivo di attività commerciale
Capo III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
Art. 341 — Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
Art. 342 — Falso in attestazioni e relazioni
Art. 343 — Liquidazione coatta amministrativa
Capo IV – Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Art. 344 — Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi
Art. 345 — Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI
Capo V – Disposizioni di procedura
Art. 346 — Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
Art. 347 — Costituzione di parte civile
TITOLO X – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA (artt. 348-374)
Capo I – Disposizioni generali
Art. 348 — Adeguamento delle soglie dell’impresa minore
Art. 349 — Sostituzione dei termini fallimento e fallito
Art. 350 — Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
Art. 351 — Disposizioni sui compensi dell’OCRI
Art. 352 — Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI
Art. 353 — Istituzione di un osservatorio permanente
Art. 354 — Revisione dei parametri
Art. 355 — Relazione al Parlamento
Capo II – Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 356 — Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza
Art. 357 — Funzionamento dell’albo
Art. 358 — Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Capo III – Disciplina dei procedimenti
Art. 359 — Area web riservata
Art. 360 — Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
Art. 361 — Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche
Art. 362 — Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
Art. 363 — Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
Art. 364 — Certificazione dei debiti tributari
Art. 365 — Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
Art. 366 — Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
Art. 367 — Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche
Capo IV – Disposizioni in materia di diritto del lavoro
Art. 368 — Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
Capo V – Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie
Art. 369 — Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Art. 370 — Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 371 — Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Art. 372 — Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Capo VI – Disposizioni di coordinamento della disciplina penale
Art. 373 — Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
Capo VII – Abrogazioni
Art. 374 — Abrogazioni

PARTE Seconda – Modifiche al codice civile (artt. 375-384)

Art. 375 — Assetti organizzativi dell’impresa
Art. 376 — Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro
Art. 377 — Assetti organizzativi societari
Art. 378 — Responsabilità degli amministratori
Art. 379 — Nomina degli organi di controllo
Art. 380 — Cause di scioglimento delle società di capitali
Art. 381 — Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art. 382 — Cause di scioglimento delle società di persone
Art. 383 — Finanziamenti dei soci
Art. 384 — Abrogazioni di disposizioni del codice civile

PARTE Terza – Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388)

Art. 385 — Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005
Art. 386 — Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
Art. 387 — Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
Art. 388 — Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

PARTE Quarta – Disposizioni finali e transitorie (artt. 389-391)

Art. 389 — Entrata in vigore
Art. 390 — Disciplina transitoria
Art. 391 — Disposizioni finanziarie e finali

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