SICUREZZA – Cassazione Penale sez. VII, 16.9.2022 n. 39218 – Certificato Prevenzione Incendi e doveri dell’Amministratore di Condominio

Foto di Ronald Plett da Pixabay

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La sentenza, in tema di reato ex art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) comma 1 del D.Lgs. n.. 139 del 2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), offre l’occasione di riepilogare i casi più frequenti di obbligatorietà del Certificato Prevenzione Incendi in ambito di condominio di edifici.

La normativa di riferimento è nel D.P.R. n. 151 del 2011: all’art. 2 si prevede che Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C … in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità; all’art. 4 si prevede che Per le attivita’ di cui all’Allegato I categoria C … il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

L’Allegato I contine un elenco di 80 attività: avendo a mente la generalità dei condomini di civile abitazione, e salvo quindi ipotesi particolari di condominio di edifici, vengono in evidenza soprattutto i seguenti casi di ATTIVITA’ in CATEGORIA C, per i quali è quindi obbligatorio il Certificato Prevenzione Incendi:

ATTIVITA’ N. 77CATEGORIA ACATEGORIA BCATEGORIA C
Edifici destinati ad uso civile
con altezza antincendio (*) superiore a 24 m
fino a 32 moltre 32 m e fino a 54 moltre 54 m
(*) l’altezza antincendio è la distanza dalla quota di terra alla quota della soglia della finestra dell’ultimo piano abitabile/agibile

ATTIVITA’ N. 74CATEGORIA ACATEGORIA BCATEGORIA C
Impianti per la produzione di
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita’ superiore a 116 kW
fino a 350 kWoltre 350 kW e fino a 700 kWoltre 700 kW
ATTIVITA’ N. 75CATEGORIA ACATEGORIA BCATEGORIA C
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2Autorimesse fino a 1.000 m2Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2Autorimesse oltre 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 1000 m2; deposito di mezzi rotabili

La durata del Certificato Prevenzione Incendi è, di regola, quinquennale (art. 5 D.P.R. n. 151 del 2011).

Nel condominio di edifici non c’è dubbio che l’obbligo di provvedere all’ottenimento e al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi gravi sull’Amministratore.

La pronuncia afferma un principio invero quasi ovvio: l’Amministratore in carica, subentrato ad altro, non è giustificato dall’omissione del precedente.

Foto di Ronald Plett da Pixabay

Penale Sent. Sez. 7 Num. 39218 Anno 2022
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBO ANTONIO
Data pubblicazione: 18/10/2022

(omissis)

RITENUTO CHE

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi quale amministratore di un condominio, deducendo il subentro del medesimo al precedente amministratore, a suo tempo lungamente inerte, e l’assenza di una motivazione effettiva, espongono censure manifestamente infondate perché è accertata ed incontestata la mancata presentazione dell’istanza di rilascio del predetto certificato da parte dell’attuale ricorrente, e perché D.Lgs. n. 139 del 2006 art. 20, comma 1 intende presidiare con la sanzione penale l’obbligo in questione anche in una fase successiva all’inizio di una delle attività “soggette”, senza limiti di tempo, in quanto non prevede un termine finale e, anzi, attribuisce rilevanza penale pure all’omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

CONSIDERATO CHE

Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, formula censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sia perché enuncia una richiesta non presentata nel giudizio di merito, sia perché indica a supporto di essa elementi di fatto dei quali non è possibile alcuna valutazione in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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