PROCESSO CIVILE – I criteri di redazione e i limiti dimensionali di cui al D.M. 7 agosto 2023, n. 110

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Nel processo civile, quanto alle regole redazionali degli atti, c’erano già i protocolli stipulati dal Consiglio Nazionale Forense con la Suprema Corte di Cassazione, relativamente al giudizio di cassazione: quello del 2015 (Protocollo d’intesa in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria) e quello del 2023 (Protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione).

Ora c’è il d.m. in oggetto, avente titolo Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

I criteri di redazione e gli schemi informatici valgono per tutti gli atti dei procedimenti civili proposti dopo il 1° settembre 2023, dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario, in ogni fase, stato e grado; i limiti dimensionali valgono per gli atti delle cause civili di valore inferiore a Euro 500.000.

Giova ricordare che l’art. 46 disp.att. c.p.c. prevede espressamente, al comma quinto, che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Evidenziamo le regole più importanti.

formato (= dimensioni dei margini della pagina, del carattere, dell’interlinea)

– margini orizzontali e verticali dimensione 2,5 centimetri (rispetto a foglio A4; in presenza di intestazione o piè pagina, può equivalere a 1,5 centimetri)

– interlinea dimensione 1,5 righe

– caratteri di tipo corrente dimensione 12 punti

articolazione (= schema del contenuto, per parti distinte)

– atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento:

a) intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e’ proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorita’ giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche’, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

limiti (= lunghezza del contenuto, per numero di caratteri)

– atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione

> 80.000 caratteri = approssimativamente 40 pagine

– memorie, repliche e in genere tutti gli altri atti del giudizio

> 50.000 caratteri = approssimativamente 26 pagine

– note scritte in sostituzione dell’udienza

> 10.000 caratteri = approssimativamente 5 pagine

n.b.:

i suddetti limiti dimensionali degli atti (nel senso del numero massimo di caratteri e quindi di pagine)

– valgono solo per gli atti delle cause civili di valore inferiore a Euro 500.000.

– riguardano, in definitiva, la parte in fatto e i motivi di diritto

– il loro superamento è giustificato in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale.

– possono altresì essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti (in tal caso vanno esposte sinteticamente le ragioni che rendono necessario il superamento dei limiti, e va premesso un indice e una breve sintesi del contenuto)

p.s.:

leggendo che “l’esposizione e’ contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine …” si potrebbe intendere che il numero di pagine indicato, seppur solo come approssimativo, si riferisca soltanto alla parte in fatto e ai motivi di diritto dell’atto, esclusi cioè intestazione, conclusioni, etc etc;

il numero di caratteri si individua molto facilmente negli attuali programmi di videoscrittura (in LibreOffice, ad esempio, basta cliccare su “Strumenti” e poi su “Conteggio parole”, che comprende il calcolo non solo delle parole ma anche dei caratteri; se si seleziona una parte di testo, il calcolo viene fatto su di essa; in mancanza di una selezione, viene fatto sull’intero documento);

rispetto a una singola pagina di formato A4 (ossia 21 cm. x 29,7 cm.), fermi i margini (2,5 cm. a destra, sinistra, in alto e in basso) e l’interlinea (1,5) prefissati, il numero di caratteri dipende ovviamente anche dalla punteggiatura (per gli a capo dopo i punti, o negli elenchi): considerando i caratteri più comuni, invero Arial pt 12 e Times New Roman pt 12 portano a circa 2.800 caratteri per pagina, mentre Courier 12 porta a circa 1.900 caratteri per pagina;

pertanto, per esemplificare: optando per caratteri tipo Arial pt 12 e Times New Roman pt 12, e volendo contenere la parte in fatto e i motivi di diritto di un atto introduttivo o di uno scritto conclusivo in 80.000 catatteri ci si dovrà limitare, per tali esposizioni, a circa 28 pagine e mezza (optando per caratteri tipo Courier 12 sarebbero circa 42 pagine).

* * *

Ecco il testo integrale del d.m.:

DECRETO 7 agosto 2023 , n. 110 (Vigente al : 10-9-2023)

Art. 1 Oggetto
Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi’ i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.
Art. 2 Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero
Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticita’ degli atti processuali in conformita’ a quanto prescritto dall’articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:
a) intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e’ proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorita’ giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche’, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.
Art. 3 Limiti dimensionali degli atti processuali
Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l’esposizione e’ contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse
e note conclusionali, nonche’ agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e’ necessario svolgere attivita’ difensive possibili soltanto all’udienza.
Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computato gli spazi.
Art. 4 Esclusioni dai limiti dimensionali
Dai limiti di cui all’articolo 3 sono esclusi:
a) gli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l’indice e la sintesi dell’atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonche’ le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
[n.d.r.: degli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, quindi, rilevano: e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche’, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;]
Art. 5 Deroghe ai limiti dimensionali
I limiti di cui all’articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessita’, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si e’ reso necessario il superamento dei limiti.
Nel caso previsto dal comma 1, dopo l’intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto.
La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall’articolo 3.
Art. 6 Tecniche redazionali
Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche’ dei riferimenti dottrinari.
Art. 7 Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice
Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita’ della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati.
Art. 8 Schemi informatici
Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall’articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 34 del predetto decreto.
Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche’ tutti i dati necessari per l’elaborazione degli schemi dell’atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 2.
Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi’ conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentiti il Procuratore general presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato.
Art. 9 Formazione
Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell’avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalita’ di redazione degli atti giudiziari adottate nell’ambito della formazione obbligatoria dell’avvocatura.
In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all’avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.
Art. 10 Istituzione di un osservatorio permanente
E’ istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita’ dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita’ degli atti del processo. L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.
L’osservatorio opera presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12 Disposizioni finali
Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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(omissis)

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