BANCA – Fidejussioni bancarie su modello uniforme ABI – Tribunale di Milano, sentenza 04.01.24 n. 82/2024 – Nel periodo dal 2005 al 2019 difettando uniformità dei modelli utilizzati dalle Banche italiane rispetto allo schema ABI del 2003 non era perdurante intesa illecita

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Tribunale di Milano, sentenza 04.01.24 n. 82/2024

Il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza” costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l’applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d’Italia.

Quando si tratta di contratto intercorso tra le parti in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005) il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non può costituire in tale giudizio prova idonea dell’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame.

L’inquadramento dell’azione quale azione stand alone comporta, quindi, l’onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell’intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l’illecito e l’autore dello stesso.

L’istruttoria documentale (parte attrice ha prodotto 120 fideiussioni dal 2005 al 2019, relative a diverse banche su tutto il territorio nazionale, ossia banche a diffusione nazionale, quali Unicredit S.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., sia banche cooperative e non, a diffusione meramente locale) non ha dimostrato il perdurare di una intesa illecita.

Infatti dalle fideiussioni prodotte si evince l’utilizzo di una modulistica diversa di quella relativa allo schema ABI..

Questi i principi applicati dal Tribunale di Milano in sentenza del 4.1.2024.

Era in contestazione una fideiussione omnibus rilasciata ad una Banca di Credito Cooperativo il 05.08.2010.

Il testo effettivamente corrispondeva al modello ABI del 2003, con le tre clausole censurate siccome frutto di intesa anti-concorrenziale, ossia la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza).

Nulla questio sul fatto che, eventualmente, si sarebbe trattato di nullità parziale, giusta i principi dettati da Cass. S.U. n. 41994/2021.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le eccezioni della Banca convenuta, ha anzitutto rilevato, trattandosi di rapporto intercorso tra le parti in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005), e quindi di giudizio non “follow on action” ma “stand alone” nel quale l’attore ha l’onere di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, la necessità della prova di una perdurante esistenza dell’intesa illecita.

Ha quindi respinto la pretesa, condannando alla rifusione delle spese di lite.

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COMMENTO

La sentenza merita segnalazione perchè, in punto di diritto, ribadisce i principi sull’onere di allegazione e di dimostrazione del perdurare, al momento del rilascio dell’atto fideiussorio, se successivo al maggio 2005, dell’intesa anti-concorrenziale illecita; e perchè, in punto di fatto, ravvisa l’inesistenza di una tale intesa nel periodo successivo, sulla base di una copiosa istruttoria documentale.

Erano state prodotte ben 120 fideiussioni dal 2005 al 2019, di banche a diffusione nazionale (Unicredit. Intesa San Paolo) e locale.

Un approfondito esame dei testi delle fideiussioni aveva rivelato l’utilizzo anche di una modulistica diversa rispetto al famigerato schema ABI (in particolare, quanto alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., che presentava diversa formulazione nei testi di Unicredit s.p.a. e della Banca Popolare di Spoleto s.p.a.).

Un tanto, a giudizio del Tribunale, dimostra, contrariamente alla prospettazione, l’inesistenza del perdurare dell’intesa illecita successivamente al periodo sopra menzionato.

Insomma: ha ritenuto non solo che la prova non fosse stata raggiunta, ma, anzi, che fosse emerso l’esatto contrario.

Così reputando, il filone delle eccezioni di nullità delle fideiussioni su quello schema trova un ulteriore limite applicativo: pacifico che, se del periodo tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, la nullità è solo relativa, delle tre clausole (Cass. S.U. n. 41994/2021); invece, se posteriori, non c’è nullità (Tribunale di Milano in commento, per l’accertamento di fatto che contiene).

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