CONDOMINIO – Art. 1132 c.c. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

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LA NORMA:

Articolo 1132 Codice Civile – Dissenso dei condomini rispetto alle liticomma
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.1
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.2
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.3

LA GIURISPRUDENZA:

– inapplicabilità se lite interna, nei confronti di condòmini

Cassazione civile sez. II, 18.06.2014, n. 13885

dalla motivazione: Secondo risalente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell’art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l’art. 1101 c.c., richiamato dall’art. 1139 c.c. (così Cass. 25 marzo 1970 n. 801).
Prosegue la pronuncia nel ritenere che “nell’ipotesi di controversia tra condomini, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore”.
In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

Cassazione civile sez. II, 23.01.2018, n. 1629

dalla motivazione: … è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. Questo orientamento spiega come nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801). E’ quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c.

– inapplicabilità se lite rientrante nelle competenze dell’Amministratore e non richiedente autorizzazione dell’Assemblea

Cassazione civile sez. II, 02.03.1998, n.2259

dalla motivazione: … non v’è dubbio … che secondo l’art. 1130 c.c. all’amministratore spetti – in mancanza di particolari disposizioni del regolamento condominiale o di delibere assembleari – il compito di provvedere alla conservazione delle cose comuni sia agendo in giudizio contro pretese o attentati provenienti da terzi sia preservandone l’integrità fisica; a lui spetta, in particolare, il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e di erogare le relative spese, per cui non esorbita certamente dalle sue attribuzioni la decisione autonoma dell’amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si faccia valere la lesione di un diritto soggettivo derivante dal difetto di manutenzione ordinaria del tetto di copertura dell’edificio. Quando invece la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini ponendola in condizioni di decidere se resistere o meno alla domanda o se conciliare la controversia: la violazione di questo obbligo costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore e comporta il suo obbligo di risarcire il danno che i singoli proprietari abbiano subito a causa della sua negligenza. Inoltre, in presenza d’una delibera dell’assemblea che abbia deciso di resistere ad una domanda giudiziale, il condominio dissenziente può scindere la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della controversia per il caso di soccombenza, estraniandosi dalla lite con una dichiarazione da notificare all’amministratore entro 30 giorni dalla notizia della deliberazione: è questo un potere finalizzato a porre un freno ad iniziative della maggioranza che per la loro avventatezza o per la serietà delle conseguenze, possono esporre anche la minoranza a gravi responsabilità patrimoniali. Orbene, presupposto essenziale per l’esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l’esistenza d’una delibera dell’assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all’amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell’assemblea stessa. Quando invece, come nel caso di specie, non esiste una delibera assembleare intorno alla lite promossa contro il condominio perché la domanda, per il suo contenuto, non esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, non esiste una condizione essenziale all’esercizio da parte del condominio dissenziente del potere (che nasce, contro il condominio, solo dopo che l’assemblea ha deliberato) di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza. In tale ipotesi i condomini sono tenuti a sopportare gli effetti degli atti e, in generale, del comportamento dell’amministratore; ivi compresa la sua condotta in ordine alla lite, per il solo fatto del mandato ad amministrare che gli è stato a suo tempo attribuito e della fiducia sottesa al suo conferimento, salvo il potere del singolo condomino – che nel caso di specie non risulta esercitato – di far ricorso all’assemblea a norma dell’art. 1133 c.c. Non è incorsa in violazione nè falsa applicazione dell’art. 1132 c.c., pertanto, la Corte d’appello nel ritenere infondata la pretesa della Guarini ad essere informata della domanda giudiziale proposta contro il condominio al fine di estraniarsi dalla lite nel termine di 30 giorni, considerata la mancanza d’una delibera dell’assemblea, dovuta a sua volta alla competenza in proposito attribuita all’amministratore.

Cassazione civile sez. II, 20/03/2017, n.7095

dalla motivazione: … l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. n. 1451/14). Pertanto, la difesa in giudizio delle delibere dell’assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell’art. 1131 c.c.. Per contro, non si versa nell’ipotesi dell’art. 1132 c.c., comma 1. Com’è noto, tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da sè le conseguenze dannose di un’eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli può solo ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, in base all’art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall’art. 1137 c.c., richiamato dall’art. 1133 c.c.).

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