STUDIO PROFESSIONALE E SICUREZZA – VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO – PREVENZIONE INCENDI

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D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, Prevenzione incendi
… 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
(n.b.: D.M. 03/09/2021)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
(n.b.: D.M. 01/09/2021)
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
(n.b.: D.M. 02/09/2021)
4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
(n.b.: D.M. 10/03/1998)

LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D’INCENDIO

punto 1, comma 2, dell’allegato D.M. 3 settembre 2021:
quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

DD.MM. 1-2-3 settembre 2021:
3. Valutazione del rischio di incendio
1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione dei pericoli d’incendio
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi


4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite:
a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
b) verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

4.4 Controllo dell’incendio
1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).
4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati:
a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, …).
5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).
6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.
7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti.
8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
a) livello di pericolosità 1;
b) protezione interna;
c) alimentazione idrica di tipo singola.

LUOGHI DI LAVORO NON A BASSO RISCHIO D’INCENDIO

D.P.R. n. 151 del 2011, Allegato I:
ATTIVITA’ N. 71
= Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
– fino a 500 persone CATEGORIA A
– oltre 500 e fino a 800 persone CATEGORIA B
– oltre 800 persone CATEGORIA C

D.M. 10 marzo 1998:
Art. 3, Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all’allegato IV;
d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V;
e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI;
(lettera abrogata dall’art. 5 del D.M. 1 settembre 2021)
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII. (lettera abrogata dall’art. 7 delD.M. 1 settembre 2021) …
Allegato V – Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
5.1 – Classificazione degli incendi.
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
– incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;
– incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
– incendi di classe C: incendi di gas;
– incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe A.
L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua. Incendi di classe B.
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C.
L’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D.
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 – Estintori portatili e carrellati.
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
– il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
– la superficie in pianta;
– lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
– la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

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Tipi di fuoco
– classe A: generati da solidi (quali legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili, con l’esclusione dei metalli)
– classe B generati da liquidi (quali idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi, eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili)
– classe C generati da gas (quali idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene)
– classe D generati da metalli (quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio)
[- classe E generati da apparecchiature elettriche ]
– classe F generati da oli (quali grassi in apparecchi per la cottura, di natura animale o vegetale)

Tipi di estintori
secondo il peso:
– portatili: hanno una massa non superiore a 20 Kg e sono concepiti per essere trasportati ed utilizzati a mano da una sola persona
– carrellati: hanno una massa compresa tra 20 Kg e 150 Kg, sono trasportati su ruote e vengono utilizzati generalmente da almeno due persone
secondo agente:
– ad acqua: L’estintore ad acqua agisce per raffreddamento e per soffocamento, grazie al vapore prodotto. Questi tipi di estintori hanno massima efficacia sui fuochi di classe A, ovvero i combustibili solidi, dove sono in grado di raffreddare anche le braci, penetrando in profondità. Non è invece efficace sugli incendi di classe C, a parte alcune nuove applicazioni ad altissima pressione. Non può essere usata su apparecchi elettrici in tensione, essendo conduttrice. Inoltre, l’impiego di acqua su apparecchiature elettriche provocherebbe gravi danni al materiale o all’impianto. Infine, gli estintori ad acqua non vanno usati sui metalli combustibili poiché questi, al contatto con l’acqua, possono reagire in maniera esplosiva.
– a polvere: Le polveri sono particelle solide finemente suddivise, costituite da miscele di sali e altre sostanze naturali o sintetiche. La principale azione estinguente esplicata dalle polveri consiste nella inibizione chimica. A questa si aggiunge il soffocamento dovuto al fatto che le polveri, fondendo, creano una sorta di crosta vetrosa che impedisce il contatto con l’aria. Esiste anche una blanda azione di raffreddamento, provocata dall’assorbimento di calore nella decomposizione delle polveri a contatto con il combustibile infiammato. Non contenendo acqua, sono indicate anche per la apparecchi in tensione (classe E) e per i metalli (Classe D). Per la classe D si devono usare solo ed esclusivamente le polveri apposite per ciascuna delle sostanze appartenenti a questa classe. Di contro, pur non essendo abrasive e corrosive, le polveri si depositano in modo copioso in ogni recesso di tutte le apparecchiature esposte al getto degli estintori, danneggiandole irrimediabilmente nella maggior parte dei casi. Pertanto, se ne sconsiglia l’uso in presenza di apparecchiature critiche (delicate o particolarmente importanti) e, in generale, di apparecchi elettronici, preferendogli l’anidride carbonica. Inoltre, a causa del limitato potere raffreddante, sono inefficaci sulle braci di solidi.
– a co2: L’anidride carbonica, o semplicemente CO2, è un gas inodore, incolore e inerte. É più pesante dell’aria e non è conduttivo da un punto di vista elettrico. Non essendo corrosiva e non lasciando residui, è indicata per l’estinzione di apparecchi elettrici e di materiali solidi deteriorabili. Gli estintori a CO2 si impiegano in caso di piccoli focolai, come estinguente diretto, o in caso di ambienti chiusi, dove si usano impianti che intervengono per saturare i locali. L’anidride carbonica agisce sia per soffocamento, a causa del maggiore peso specifico rispetto a quello dell’aria, che ne determina la stratificazione in basso, sia per raffreddamento intenso, dovuto alla rapida espansione del gas. Questi tipi di estintori possono essere utilizzati su fuochi di classe A, B, C ed E.
– a schiuma: La schiuma estinguente si ottiene miscelando acqua, aria ed appositi agenti schiumogeni, che possono essere proteinici o fluoroproteinici oppure di origine sintetica. Dal punto di vista funzionale si distinguono in base al Rapporto di Espansione (R.E.), cioè al rapporto tra il volume di schiuma ed il volume della soluzione iniziale. La schiuma, inglobando molta aria è in genere più leggera dei carburanti infiammabili e per questo ne costituisce l’estinguente ideale. La schiuma è in grado di spegnere i fuochi di classe F. Non è adatta allo spegnimento di gas in fiamme (fuochi di classe C), mentre la sua componente acquosa non ne consente l’uso su apparecchi in tensione (classe E), materiali deteriorabili, e metalli in fiamme (classe D).
– a idrocarburi alogenati: Gli idrocarburi alogenati, comunemente detti anche halons, sono adatti allo spegnimento sia dei fuochi di classe A, B e C che di apparecchi sotto tensione elettrica. Il Protocollo di Montreal, firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo, Italia compresa, ha bandito l’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente tra cui gli, per l’appunto, gli halons. I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo “0”. Gli idrocarburi alogenati si interporgono all’ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell’ossigeno stesso.

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