MEDIAZIONE – LA LEGGE (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) E IL REGOLAMENTO (Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150)

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Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
(testo aggiornato alla Riforma Cartabia; modifiche in vigore dal 28.2.23 e dal 30.6.23; qui un confronto con il testo precedente)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 5-bis
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Art. 5-ter
1. Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio
L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Art. 5-quater
Mediazione demandata dal giudice
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Art. 5-quinquies
Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Art. 5-sexies
Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2.
2. La domanda di mediazione è presentata
all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel
registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e dell’articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
5. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
Art. 8-bis
Mediazione in modalità telematica
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il
mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.
6. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Art. 11-bis
1. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
1bis. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 12-bis
Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Art. 13
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
Art. 15
Mediazione nell’azione di classe
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Art. 15-bis
Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter
Condizioni reddituali per l’ammissione
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-quater
Istanza per l’ammissione anticipata
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.
2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies
Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato
1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
Art. 15-sexies
Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata
1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2,
3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-septies
Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma
1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-octies
Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i
contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 15-novies
Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-decies
Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies
Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1- bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:
a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
1ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e quella dei mediatori.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto in conformità all’articolo 16-bis stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 16-bis
Enti di formazione
1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1- bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
(modifiche disposte dall’art. 7 comma 1 lettera aa) della “Cartabia” – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 149, come modificato dalla legge finanziaria 2023; v. art. 41, Disposizioni transitorie, comma 1)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5.
Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2,
sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5- quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.
8. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del
«Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di
proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
(modifiche disposte dall’art. 7 comma 1 lettera bb) della “Cartabia” – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 , n. 149, come modificato dalla legge finanziaria 2023; v. art. 41, Disposizioni transitorie, comma 1)
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
3. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
6. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;”.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche’ il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(vigente dal 15.11.23)

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 «Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
d) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
g) «organismo»: l’ente pubblico o privato presso cui puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformita’ al presente decreto;
h) «organismo ADR»: l’organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all’articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
l) «sede operativa»: la sede nella quale puo’ svolgersi l’attivita’ di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
m) «regolamento di procedura»: l’atto, adottato dall’organismo, contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice etico»: il documento redatto dall’organismo che contiene le regole di condotta dell’organismo e dei mediatori;
o) «indennita’»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi,
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;
r) «responsabile dell’organismo»: il soggetto, inserito nell’elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l’attivita’ di formazione dei mediatori;
t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona che svolge l’attivita’ di formazione dei mediatori;
v) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
c) dell’elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione.
Il presente decreto disciplina altresi’:
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennita’ del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3
Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.
La parte prima del registro e’ riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e’ riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e’ riservata agli organismi ADR.
La parte prima del registro e’ articolata nelle seguenti sezioni:
a) sezione A: riservata all’elenco dei mediatori;
b) sezione B: riservata all’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;
c) sezione C: riservata all’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
d) sezione D: riservata all’elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell’associazione in cui l’organismo pubblico e’ inserito.
La parte seconda del registro e’ articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e’ riservata all’elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.
La sezione speciale per gli organismi ADR e’ articolata nella parte prima e nella parte seconda.
La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, e’ suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l’elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l’elenco dei mediatori.
La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, e’ suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l’elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la
parte seconda B) contiene l’elenco dei mediatori.
Art. 4
Requisiti di onorabilita’
Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilita’, l’organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi’ applicate pene accessorie;
d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del Codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne’ a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu’ grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.
Art. 5
Requisiti di serieta’
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serieta’, l’organismo richiedente attesta:
a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
Art. 6
Requisiti di efficienza
Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente attesta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilita’ a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di mediazione, di validita’ almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo e’ stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilita’ di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilita’ di almeno una unita’ di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attivita’ di segreteria;
m) il titolo attestante la stabile disponibilita’, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;
o) le modalita’ della gestione contabile;
p) la disponibilita’ di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d’ordine progressivo dei procedimenti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l’eventuale proposta del
mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l’eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo, l’accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;
q) la disponibilita’ di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalita’ previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo;
r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e l’organismo, idoneo a dimostrarne l’autonomia finanziaria e funzionale quando l’organismo e’ istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
t) l’impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l’oggetto e la durata dell’accordo sul proprio sito web;
u) la titolarita’ di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l’archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l’impegno di mantenerne l’aggiornamento e la funzionalita’.
Art. 7
Requisiti per l’iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita’, serieta’ ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L’iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e’ subordinata al conseguimento dell’autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.
Art. 8
Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori
1. L’organismo che chiede l’iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta e’ corredata, per ciascun mediatore:
a) dalla dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l’organismo richiedente e a essere inserito in uno o piu’ elenchi di cui all’articolo 3, comma 3,
lettere a), b) e c);
b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita’;
c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall’articolo 23.
3. L’organismo che chiede l’iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all’articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall’articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.
Art. 9
Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 4:
a) il nome o la denominazione dell’organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web;
b) la previsione nell’atto costitutivo, per gli organismi privati, che l’organismo e’ stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
c) l’impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformita’ a quanto prevede l’articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del
consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;
d) la fissazione della sede legale o la disponibilita’ di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
e) la disponibilita’, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attivita’ connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);
f) la struttura organizzativa dell’organismo e le fonti di finanziamento;
g) le generalita’ e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonche’, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, e l’impegno di ciascun mediatore di rispettare l’articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
h) il proprio regolamento di procedura contenente l’impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell’articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennita’ dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;
i) la durata media delle procedure e il rispetto dell’articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;
l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);
m) le tipologie di controversie trattate dall’organismo ADR;
n) i motivi per i quali l’organismo ADR puo’ rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell’articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;
o) l’impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell’articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.
Art. 10
Elenco degli enti di formazione
1. E’ istituito presso il Ministero l’elenco degli enti abilitati a svolgere l’attivita’ di formazione per mediatori e formatori in conformita’ al presente decreto.
2. La parte prima dell’elenco e’ riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e’ riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all’elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all’elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all’elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all’elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda e’ articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D e’ riservata all’elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11
Requisiti di onorabilita’, serieta’ ed efficienza degli enti di formazione
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 10, l’ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 4.
2. Quanto ai requisiti di serieta’ il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l’esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama
e dell’esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
b) la disponibilita’ di almeno cinque formatori, con l’indicazione di coloro che sono destinati all’area teorica e di coloro che sono destinati all’area pratica;
c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all’articolo 26;
d) la disponibilita’ di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l’annotazione dell’effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l’esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;
e) la disponibilita’, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalita’ sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo
univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;
f) l’impegno a svolgere l’attivita’ di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;
g) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e l’ente di formazione, idoneo a dimostrarne l’autonomia finanziaria e funzionale quando l’ente e’ istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;
l) la titolarita’ di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l’archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l’impegno di mantenerne l’aggiornamento e la funzionalita’.
Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12
Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi istituiti in conformita’ al Capo II sono tenuti presso il Ministero – Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne e’ responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con
qualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell’Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalita’ informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l’elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di
tale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale e’ pubblicato l’elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 13
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformita’ al Capo II e’ presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito
del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e’ trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica,
con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione o per il suo mantenimento e’ attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. A pena di inammissibilita’, la domanda di iscrizione degli organismi e’ corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell’articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e’ corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformita’ all’articolo 32. In alternativa il regolamento puo’ contenere la
dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all’allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non e’ comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro puo’ chiedere, per una sola volta, l’integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.
Art. 14
Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalita’ previste dall’articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi,
dei responsabili dell’organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell’iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.
2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne da’ comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l’insufficienza o l’incompletezza delle attestazioni relative a un’istanza di variazione di uno o piu’ requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l’iscrizione, ne da’ comunicazione all’interessato, invitandolo a
integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l’articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l’integrazione e, se l’insufficienza o l’incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l’istanza, dandone comunicazione all’interessato.
Art. 15
Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, e’ assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.
2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell’anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l’iscrizione nel registro o nell’elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l’insufficienza o l’incompletezza delle attestazioni relative all’aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l’iscrizione, ne da’ comunicazione all’interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l’articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l’integrazione e, se l’insufficienza o l’incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l’istanza, dandone comunicazione all’interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei
requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non e’ stato approvato l’aggiornamento periodico.
Art. 16
Obblighi degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d’ordine comunicato ai sensi dell’articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme
consentite di pubblicita’.
2. Dopo l’iscrizione l’organismo non puo’, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L’organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
4. L’organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita’ all’articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
5. L’ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell’anno precedente con i relativi programmi, completi dell’indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L’organismo trasmette al Ministero – Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:
a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l’indicazione delle materie e del valore della lite;
b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l’indicazione delle materie e del valore della lite;
c) l’esito del primo incontro;
d) l’esito del procedimento;
e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;
f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
7. L’organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.
8. L’organismo ADR, nel rispetto dell’articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non puo’, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti:
a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) quando pertinente, la valutazione dell’efficacia della cooperazione all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista al momento dell’iscrizione, la formazione fornita dall’organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;
h) la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offerta dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 17
Obblighi di trasparenza degli organismi
1. L’organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d’ordine;
b) i contatti, l’indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
d) le generalita’ e il curriculum del responsabile dell’organismo;
e) l’organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilita’;
f) l’elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell’oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l’eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all’allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;
p) l’ultimo bilancio depositato o l’ultimo rendiconto di cassa approvato;
q) l’eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all’organismo e che possono essere usate nella procedura.
Art. 18
Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
1. L’organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d’ordine;
b) le modalita’ di contatto, l’indirizzo postale e di posta elettronica;
c) il proprio inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 141-decies del Codice del consumo;
d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell’incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;
e) il regolamento di procedura;
f) le indennita’ previste dall’articolo 33;
g) il codice etico;
h) l’eventuale limite di valore di competenza;
i) i motivi per i quali puo’ rifiutare di trattare una determinata controversia;
l) le eventuali attivita’ che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalita’ diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della
stessa;
n) la possibilita’ o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
o) la durata media della procedura;
p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura;
q) l’esecutivita’ delle decisioni degli organismi ADR;
r) l’eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;
s) l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all’articolo 141-sexies, comma 6,
Codice del consumo;
t) la relazione annuale di attivita’ redatta in conformita’ all’articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell’organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalita’ idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Art. 19
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
1. L’ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d’ordine;
b) i contatti, l’indirizzo postale della sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l’organigramma con le relative funzioni e responsabilita’;
d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l’esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell’esperienza pratica e professionale
nelle materie previste dall’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o piu’ degli elenchi di cui all’articolo 3;
f) i programmi di formazione per l’anno in corso;
g) le modalita’ di attestazione dell’effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
h) i criteri per l’ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
i) le modalita’ per il rilascio dell’attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell’esito della prova finale.
Art. 20
Obblighi di comunicazione del giudice
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 21
Obblighi dei mediatori, incompatibilita’ e conflitti di interesse
1. Ciascun mediatore puo’ dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall’organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non puo’ svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non puo’ essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale e’
socio o del quale e’ legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo’ intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che e’ pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, puo’ costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro e’ tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 22
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall’organismo e almeno le seguenti indicazioni:
a) l’indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo;
b) la possibilita’ per le parti di manifestare la volonta’ di svolgere la mediazione in modalita’ telematica;
c) la possibilita’ per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non e’ svolta in modalita’ telematica, di svolgere uno o piu’ incontri da remoto;
d) la possibilita’ per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo;
e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l’organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverra’ in
conformita’ ai criteri di cui alla lettera e);
g) che il mediatore non puo’ iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
h) le cause di incompatibilita’ del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;
i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialita’ prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialita’ ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
n) la disponibilita’ temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima
giornata;
o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell’organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione
e’ svolta dal responsabile dell’organismo;
p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita’ del mediatore di svolgere il suo incarico, l’organismo procedera’ senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
q) che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione;
r) la possibilita’ per le parti, al momento della nomina dell’esperto, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale
giudizio;
s) gli eventuali accordi in base ai quali e’ possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;
t) le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si puo’ avvalere il mediatore;
u) l’illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;
v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita’ con cui e’ assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione
separata;
z) i diritti di informazione e le facolta’ spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l’organismo e’ sospeso o cancellato dal registro, in conformita’ agli articoli 40 e 41;
aa) l’eventuale adozione di metodi di valutazione della qualita’ e dell’efficacia delle procedure offerte dall’organismo e la loro illustrazione;
bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attivita’ di mediazione avviene in conformita’ a quanto dispone l’articolo 47, comma 6.
Capo IV
I percorsi di formazione
Art. 23
Formazione iniziale dei mediatori
1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell’inserimento in uno degli elenchi di cui all’articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, e’ composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita’ sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:
a) l’introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
c) l’evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validita’ e l’efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita’;
g) i compiti e le responsabilita’ del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.
4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
d) le attivita’ finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l’ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu’ organismi di mediazione nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che
ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell’inserimento in uno o piu’ elenchi di cui all’articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di
formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, e’ tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attivita’ di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Art. 24
Formazione continua dei mediatori
1. L’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall’articolo 23, comma 3, riservati a un
numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita’ sincrona, comprendenti attivita’ laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L’organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Art. 25
Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu’ di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore,
articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita’ sincrona per non piu’ di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All’esito del corso e’ prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:
a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della conferma dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita’ sincrona.
Art. 26
Formazione iniziale del formatore
1. Ai fini dell’inserimento nella sezione A) dell’elenco previsto dall’articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:
a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attivita’ di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso universita’ pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l’avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita’ di formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l’esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o piu’ organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.
Art. 27
Formazione continua dei formatori
1. Ai fini della conferma nell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, l’ente di formazione, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la
partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall’articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante
collegamento audiovisivo in modalita’ sincrona comprendenti attivita’ laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L’ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Capo V
Indennita’, spese e tabelle
Art. 28
Indennita’ e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennita’, oltre alle spese vive.
2. L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresi’ dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e’ priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresi’ dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita’ all’articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e’ demandata dal giudice, l’indennita’ di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e’ ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Art. 29
1. Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione
La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformita’ ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e’ possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite e’ determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite puo’ essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di
valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione e’ determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Art. 30
Determinazione delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita’ alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformita’ alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di
cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita’ all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e’ demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita’ al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Art. 31
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto prevede l’articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino
al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessita’ delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l’esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessita’ delle questioni oggetto della
procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita’ al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all’allegato A per gli scaglioni di riferimento.
Art. 32
Criteri per l’approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l’organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l’articolo 31.
2. La tabella delle spese di mediazione e’ allegata al regolamento di procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella puo’ prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessita’ delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformita’ al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall’articolo 31, comma 3.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita’ al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.
Art. 33
Indennita’ per le mediazioni avanti agli organismi ADR
1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennita’ dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Art. 34
Soggetti obbligati e modalita’ di pagamento
1. Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori
spese di mediazione calcolate in conformita’ all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu’ soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li
considera come una parte unica.
Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35
Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:
a) l’inadempimento a uno o piu’ obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;
b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;
d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l’interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.
Art. 36
Cause di cancellazione
1. Costituiscono causa di cancellazione:
a) la perdita di uno o piu’ dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
c) l’applicazione di indennita’ per il primo incontro diverse da quelle previste dall’articolo 28;
d) l’affidamento di uno o piu’ incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all’articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
e) l’affidamento, da parte dell’ente di formazione, di uno o piu’ incarichi a uno o piu’ formatori inseriti negli elenchi di cui all’articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;
f) lo svolgimento di una o piu’ procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilita’, come definite dal presente decreto;
g) la mancata adozione da parte dell’organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;
i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell’iscrizione e approvate dal responsabile del registro;
l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all’adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;
m) il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati indicati dall’articolo 16, commi 6 e 7;
n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l’adozione del provvedimento;
o) la comunicazione da parte dell’iscritto della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di cancellazione dell’organismo ADR la perdita di uno o piu’ dei requisiti previsti dall’articolo 9.
Art. 37
Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu’ dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e’ rilevato l’inadempimento a uno degli obblighi previsti dall’articolo 36,
lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da’ comunicazione all’interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza permane la difformita’ segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
Art. 38
Invito alla regolarizzazione all’organismo ADR
1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall’articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu’ dei requisiti previsti dall’articolo 9, il responsabile del registro ne da’ comunicazione all’interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformita’ segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell’organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 39
Procedura di contestazione
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne da’ comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione
indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento e’ comunicato all’interessato ed e’ pubblicato, limitatamente alla
denominazione e al numero d’ordine dell’organismo o dell’ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione e’ mantenuta per l’intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione e’ mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e’ altresi’ annotato nel registro, nella sezione speciale o nell’elenco.
4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facolta’ di esprimere il proprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall’articolo 37, l’organismo o l’ente di formazione puo’ dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell’iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.
Art. 40
Effetti della sospensione e della cancellazione
1. L’organismo o l’ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti,
rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l’adempimento di tale
onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l’organismo o l’ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l’obbligo di conservazione previsto dall’articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall’articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all’organismo e all’ente di formazione di chiedere l’iscrizione.
Art. 41
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione
1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato puo’ proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformita’ al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall’articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo’ individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita
domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all’organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta puo’ contenere l’indicazione dello stesso mediatore
designato dall’organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell’elenco dell’organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e’ depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo’ provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
3. L’organismo che riceve l’istanza prevista dal comma 2 non puo’ rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L’organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l’immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all’organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.
Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42
Procedimento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro
1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura
aggiornato in conformita’ all’articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformita’ all’articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all’allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:
a) i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b);
b) il conseguimento della laurea triennale o l’eventuale
conseguimento della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l’organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l’organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b);
b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l’eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1;
c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco previsto dall’articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel
termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 11.
6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall’articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
a) i requisiti previsti dall’articolo 4;
b) l’eventuale conseguimento della laurea prevista dall’articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
d) quando non e’ attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l’ente attesta lo svolgimento di attivita’ di docenza nelle materie di cui all’articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.
7. Ai fini del mantenimento dell’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.
8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali e’ confermato l’inserimento nei rispettivi elenchi in conformita’ al presente articolo, equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Art. 43
Inserimento nell’elenco del responsabile dell’organismo e mantenimento dell’inserimento nell’elenco del responsabile scientifico
1. Ai fini dell’inserimento del responsabile dell’organismo
nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi
di cui all’articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, attestano al
responsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall’articolo 4;
b) il conseguimento della laurea triennale o l’eventuale conseguimento della laurea di cui all’articolo 23, comma 1;
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell’organismo e’ iscritto a un ordine o collegio professionale, l’organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del
registro:
a) i requisiti previsti dall’articolo 4;
b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto;
c) l’eventuale conseguimento della laurea di cui all’articolo 23, comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell’organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l’organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformita’ all’articolo 23.
4. Gli enti di cui all’articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco previsto dall’articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l’esperienza che giustificano i requisiti
della chiara fama e dell’esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.
Art. 44
Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneita’ e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali e’ confermato l’inserimento nel registro e negli
elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L’organismo o l’ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l’adeguamento in conformita’ agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Art. 45
Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d’ufficio o a seguito di segnalazioni dell’Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 46
Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n.
180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 1, fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, le indennita’ previste dall’articolo 33.
Art. 47
Trattamento dati
1. Il Ministero – Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita’ di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all’articolo 3, e
dell’esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell’articolo 9, comma 1, lettera g), dell’articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall’articolo 14 , avviene in conformita’ al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita’, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita’, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita’ e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e’ effettuato per le sole finalita’ di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell’elenco di cui all’articolo
3, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. E’ vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 12, comma 5, e dall’articolo 39, comma 4, nonche’ la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformita’ all’articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall’articolo 39, comma 3, fermo restando l’articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita’ e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.
6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell’ambito dell’attivita’ di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell’ambito delle procedure e delle attivita’ previste dai capi II, III, VI e di cui agli
articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita’ al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi’ la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Art. 48
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 49
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * *

Solo per esemplificare l’incidenza delle modifiche Cartabia e del nuovo regolamento in punto tariffe rimandiamo a quelle dell’Organismo di Mediazione Forense di Pordenone (scaricabili dal sito istituzionale):
Tariffe – in vigore dal 6.10.2022 e per le procedure depositate fino al 14.11.2023
Spese di avvio e di primo incontro – per le procedure depositate dal 15.11.2023
Tariffe – in vigore per le procedure depositate dal 1.2.2024

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