QUANTO COSTA L’AVVOCATO

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C’erano una volta le tariffe.

Ora ci sono i parametri.

Precisamente, agli inizi del 2012, fu approvato il Decreto Liberalizzazioni (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1), il quale all’art. 9 stabilì che Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e che Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.

A questo intervento legislativo fecero seguito i primi parametri, relativi anche agli avvocati, introdotti con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, intitolato Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate.

Di lì a poco, sempre nel 2012, fu approvata la Legge Professionale Forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), la quale all’articolo 13, comma 6 stabilì che I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

A questo intervento legislativo fecero seguito dei nuovi parametri, relativi solo agli avvocati, introdotti con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, intitolato Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
.

Tali parametri sono quelli tuttora vigenti, con alcune modifiche introdotte dapprima dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018, e successivamente dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.

I parametri vigenti (dunque: D.M. 55/2014 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022) sono distnti in tre macroaree:

  • PROCEDIMENTI CIVILI
  • PROCEDIMENTI PENALI
  • ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

Nella macroarea PROCEDIMENTI CIVILI i parametri sono tabellati in relazione a:
– giurisdizione:
GIUDICE DI PACE (tabella 1)
GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE (tabella 2)
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI (tabella 11)
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO (tabella 12)
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI (tabella 13)
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE (tabella 14)
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (tabella 21)
GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO (tabella 22)
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (tabella 23)
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (tabella 24)
ARBITRATO (tabella 26)
– materia:
CAUSE DI LAVORO (tabella 3)
CAUSE DI PREVIDENZA (tabella 4)
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA (tabella 5)
ATTO DI PRECETTO (tabella 6)
PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (tabella 7)
PROCEDIMENTI MONITORI (tabella 8)
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (tabella 9)
PROCEDIMENTI CAUTELARI (tabella 10)
PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI (tabella 16)
PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA (tabella 17)
PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (tabella 18)
ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI (tabella 19)
PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (tabella 20)
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (tabella 20-bis)

Il compenso varia a seconda del valore: sono previsti scaglioni; può però anche essere indeterminabile.
Nel caso di valore indeterminabile, per l’art. 5 comma 3 la causa si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia e, qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
Salvo eccezioni il compenso matura in corrispondenza a fasi: in genere sono studio, introduttiva, estruttoria/trattazione, decisionale, cautelare.
E’ previsto un importo, che equivale al medio: sono infatti possibili diminuzioni ed aumenti, per cui sono individuati dei minimi e dei massimi.
Inseriamo per gentile concessione del sito AvvocatoAndreani.it Risorse Legali il seguente applicativo:

Questo per i compensi; quanto alle spese vive, quelle più frequenti sono per costi di notifica (ad es. le raccomandate delle notifiche eseguite dall’avvocato; le spese dell’ufficiale giudiziario per notifiche da lui eseguite, o pignoramenti), oneri di cancelleria per l’iscrizione a ruolo (in particolare, il contributo unificato, per il cui calcolo rimadiamo direttamente sempre al sito AvvocatoAndreani.it Risorse Legali, e la marca per l’iscrizione a ruolo), oneri di registrazione per i provvedimenti soggetti etc etc.


Nella macroarea PROCEDIMENTI PENALI i parametri sono tabellati in relazione alla competenza:
GIUDIZI PENALI (tabella 15) (Giudice di pace – Indagini preliminari – Indagini difensive – Convalida dell’arresto – Cautelari personali – Cautelari reali – GIP – GUP – Tribunale monocratico – Tribunale collegiale – Corte d’Assise – Corte d’Appello – Tribunale di sorveglianza – Magistrato di sorveglianza – Corte d’Assise d’Appello – Corte di Cassazione – Magistrature superiori)

Anche qui salvo eccezioni il compenso matura in corrispondenza a fasi: in genere sono studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale, decisionale.
E’ previsto un importo, che equivale al medio: sono infatti possibili diminuzioni ed aumenti, per cui sono individuati dei minimi e dei massimi.
Inseriamo per gentile concessione del sito AvvocatoAndreani.it Risorse Legali il seguente applicativo:


Nella macroarea ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE i parametri sono tabellati per l’assistenza in generale, e con specifico riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita:
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (tabella 25)
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (tabella 25-bis)
Per l’assistenza in generale non sono distinte fasi: il compenso varia a seconda del valore (sono previsti scaglioni, ma oltre un certo valore si va a percentuale; può però anche essere indeterminabile, e in tal caso, per l’art. 21 comma 7, Gli affari di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso, e Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00).
Per le procedure di mediazione e di negoziazione assistita sono distinte le fasi di attivazione, negoziazione, conciliazione.
In tutti i casi è previsto un importo, che equivale al medio: sono infatti possibili diminuzioni ed aumenti, per cui sono individuati dei minimi e dei massimi.
Inseriamo per gentile concessione del sito AvvocatoAndreani.it Risorse Legali il seguente applicativo:


Recentemente è stata disciplinata la TARIFFA A TEMPO: il d.m. 147/2022 all’art. 6 ha introdotto nel d.m. 55/2014 l’art. 22-bis, che così recita: Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.

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Sugli importi di cui sopra vanno conteggiati gli accessori di legge: spese generali, pari al 15% dei compensi, c.p.a. (ossia il contributo per la cassa previdenza, pari al 4% sui compensi, spese generali comprese) e i.v.a. (ossia l’imposta sul valore aggiunto, pari al 22% su compensi, spese generali comprese, c.p.a. e spese imponibili).

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Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012

Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (testo originario)

Decreto del Ministro della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018

Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022

Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 , come modificato dai Decreti del Ministro della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018 e n. 147 del 13 agosto 2022 (testo attualmente vigente)

estratto dalla Gazzetta Ufficiale con le tabelle dei parametri 2022

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Per completezza inseriamo infine, sempre per gentile concessione del sito AvvocatoAndreani.it Risorse Legali, l’applicativo per il calcolo del contributo unificato, ossia la somma di denaro che deve essere versata al momento della proposizione di un ricorso o di un’azione giudiziaria davanti a un giudice civile, amministrativo o tributario:

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